Per esigere il debito ultradecennale del correntista la banca deve esibire comunque la documentazione

Per il diritto del correntista di richiedere copia della documentazione relativa al rapporto contrattuale intrattenuto, vige, com'è noto, il limite della decennalita’ rispetto all’operazione conclusa. In altre parole, la legge limita il diritto del correntista al rilascio della documentazione (naturalmente a sue spese) alla condizione che deve trattarsi di operazioni specifiche poste in essere negli ultimi dieci anni.

Tuttavia, nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non puo’ sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell’ultima registrazione, in quanto tale obbligo volto ad assicurare una piu’ penetrante tutela dei terzi estranei all’attivita' imprenditoriale non puo' sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per il periodo ulteriore.

Questo il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 22183/15.

20 Novembre 2015 · Simonetta Folliero