Non pagare un debito » Quando l’inadempimento può configurare il reato di insolvenza fraudolenta o quello più grave di truffa

E' bene sapere che quando il debitore non rimborsa un prestito, la mancata restituzione di quanto ricevuto può anche comportare un reato penale, così come hanno spiegato i giudici della sezione penale della Corte di cassazione che hanno tentato di tracciare i confini tra la truffa, l’insolvenza fraudolenta ed il mero adempimento civilistico.

Secondo quanto riportato nella sentenza 32055/2017, infatti, si resta nell'ambito civilistico solo se, nel momento in cui si contrae il prestito che non sarà poi rimborsato, non è rinvenibile alcuna volontà di mettere in atto una frode da parte del debitore.

Si rientra, invece, in ambito penalistico laddove il debitore contrae un prestito con intento fraudolento, cioè con l'intenzione premeditata di non adempiere all'obbligazione.

L'intento fraudolento è, tuttavia, un elemento comune sia al reato di truffa che a quello di insolvenza fraudolenta (meno grave del primo): secondo consolidata giurisprudenza, i due reati si distinguono perché nella truffa la frode è attuata mediante la simulazione, da parte del debitore, di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre il creditore stesso in errore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata se il debitore nasconde al creditore il suo reale stato di insolvenza.

In altre parole, la truffa si distingue dall'insolvenza fraudolenta perché in quest'ultimo caso la frode non viene attuata mettendo in atto artifici o raggiri, ma semplicemente non rendendo noto al creditore il proprio stato di insolvenza conclamato che porterà, inevitabilmente, all'inadempimento. Quando il debitore si limita a nascondere il proprio stato di insolvenza, pertanto, egli non induce il creditore in errore, con raggiri o con la simulazione di situazioni non vere, ma lo mantiene in tale stato perpetrando una forma minore di inganno rispetto alla truffa.

Insomma, l'essenza della frode nel reato di insolvenza fraudolente postula che il creditore confidi concretamente nell'adempimento da parte del debitore, ritenendo che questi sia solvibile. La condotta del debitore, nel caso di insolvenza fraudolenta, si sostanzia in un comportamento tale da guadagnare la fiducia del creditore, così da vincere la sua normale diligenza nei rapporti contrattuali e da metterlo in condizione di non rendersi conto del suo stato di insolvenza. Anche il silenzio, consistente nel tenere il creditore all'oscuro del proprio stato di insolvenza può assumere rilievo, dunque, nel reato di insolvenza fraudolenta, in quanto funzionale a far sorgere nel creditore un affidamento sulla solvibilità del debitore.

La truffa, invece, viene attuata attraverso una complessa attività finalizzata all'inganno, che inizia con il creare un'apparenza di solidità finanziaria (con l’ordinare, ad esempio, piccoli e reiterati quantitativi di merce che vengono puntualmente pagati al fine di carpire la fiducia della vittima) per poi, una volta che la vittima si convinca di trovarsi di fronte a un contraente solvibile, truffarla (ad esempio, con l'ordinare un grande quantitativo di merce sena pagarla).

Concludendo, il principio di diritto che può evincersi dalla lettura della sentenza referenziata in apertura, può così riassumersi: costituisce semplice inadempimento (di natura civilistica) la mancata restituzione del prestito che non sia conseguenza di una preordinata volontà del debitore di frodare il creditore nel momento stesso in cui è assunta l'obbligazione. Ove, al contrario, sia sussistente una volontà preordinata di frodare il creditore, è configurabile alternativamente per il debitore, o il reato di truffa o quello (meno grave) di insolvenza fraudolenta che si distinguono perché, nella truffa, la frode è attuata mediante la simulazione di circostanze e di condizioni non vere, artificiosamente create per indurre in errore il creditore, mentre nell'insolvenza fraudolenta la frode è attuata con il tenere nascosto al creditore il reale stato di insolvenza del debitore. Di conseguenza, la condotta di chi, mantenendo nascosto il proprio stato d'insolvenza, ottenga un prestito da un terzo, il quale confidi nella restituzione in virtù di pregressi regolari adempimenti, che non facciano parte di un piano preordinato finalizzato a ingannare il creditore, configura solo il reato di insolvenza fraudolenta.

7 Luglio 2017 · Lilla De Angelis


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