Debiti tributari ed accettazione dell’eredità

In tema di obbligazioni tributarie, grava sull'Amministrazione finanziaria creditrice del de cuius l'onere di provare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato, per potere da lui esigere l'adempimento dell'obbligazione del defunto.

Tale onere non può essere assolto con la produzione della sola denuncia di successione, mentre è idoneamente adempiuto con la produzione degli atti dello stato civile, dai quali è dato coerentemente desumere quel rapporto di parentela con il de cuius che legittima alla successione, o di qualsiasi altro documento dal quale possa, con pari certezza, desumersi la sussistenza di detta qualità.

Costituisce, invece, onere degli eredi produrre l'eventuale atto di rinuncia all'eredità, a fronte del quale incomberà, poi, sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provarne la mancata inserzione nel registro delle successioni ai fini dell'opponibilità di tale atto ai terzi.

Sono quelle appena esposte le indicazioni dei giudici di legittimità, in tema di eredità dei debiti tributari, fornite con la sentenza 3611/16 della Suprema Corte.

26 Febbraio 2016 · Giorgio Valli