Azione giudiziale per recupero debiti del defunto – l’erede ha l’onere di indicare i coeredi

Gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti del defunto personalmente in proporzione della loro quota ereditaria. Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può chiedere agli altri coeredi soltanto la parte per cui essi devono contribuire (articolo 754 codice civile).

La norma deve essere interpretata nel senso che il coerede convenuto per il pagamento di un debito ereditario ha l'onere di indicare al creditore questa sua condizione di coobbligato passivo, entro i limiti della propria quota, indicando i coeredi non raggiunti dall'azione giudiziaria intrapresa dal creditore.

In mancanza il creditore può chiedere legittimamente il pagamento per l'intero. (Cassazione, 5 agosto 1997 numero 7216; 28 febbraio 2006 numero 4461; 12 luglio 2007 numero 15592; 18 luglio 2008 numero 20024)

9 Ottobre 2013 · Simone di Saintjust