Danno da rifiuto di un finanziamento – Se la banca induce inizialmente il cliente a confidare nella sua concessione

Il danno da rifiuto di un finanziamento reso dalla banca dopo aver indotto il richiedente a confidare nella sua concessione può essere commisurato in un importo se non pari, almeno commisurato percentualmente all'ammontare del prestito atteso e non erogato?

A parere dell'Arbitro Bancario Finanziario, così come emerge dalla decisione 1529/13, la tesi sopra esposta non possa essere seguita; e ciò per l’evidente ragione che se il finanziamento fosse stato erogato sarebbe, però, anche sorto, contestualmente, a carico del richiedente sia l’obbligo di restituzione del capitale erogato secondo il piano di ammortamento concordato con la banca, sia l’obbligo di corrispondere gli interessi pattuiti.

Se dunque si identificasse il danno con l’ammontare netto del finanziamento si finirebbe per arrivare al paradossale risultato di porre il richiedente in una posizione addirittura migliore di quella in cui si sarebbe trovato se l’operazione si fosse perfezionata, ed anzi nella posizione invidiabile di chi era destinato a ricevere non già un finanziamento oneroso e da restituire entro un certo termine e con determinate modalità, bensì in quella di chi attendeva di essere destinatario di finanziamento gratuito e a fondo perduto.

Se si tiene conto di quanto precede, ne discende allora che in casi in cui il finanziamento viene negato dopo che la banca ha indotto il cliente a confidare nella sua concessione, non è possibile computare il danno sulla base dell’ammontare del finanziamento atteso e poi non erogato, e neppure è possibile identificarlo, secondo una logica di perdita di chance, in una somma corrispondente ad una certa percentuale del medesimo.

In casi come quello in esame, il danno è necessariamente diverso, e deve essere identificato con i pregiudizi concretamente documentabili che si pongono in un preciso rapporto di derivazione causale con la mancata disponibilità della somma richiesta.

1 Dicembre 2014 · Giovanni Napoletano