Danno non patrimoniale – E’ necessario provare il nesso causale fra evento dannoso e comportamento illecito


La quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale comporta sempre ed inevitabilmente un certo margine di opinabilità, a causa ...

La quantificazione giudiziale del danno non patrimoniale comporta sempre ed inevitabilmente un certo margine di opinabilità, a causa dell'impossibilità di tradurre in termini di denaro dolori, traumi e ferite che attengono ai sentimenti delle persone ed ai loro rapporti affettivi, la cui intensità varia anche in relazione alle rispettive sensibilità e condizioni soggettive.

Peraltro, e proprio per arginare il pericolo che si sfoci nella discrezionalità del singolo giudicante, da decenni si fa ricorso alle note “tabelle”, e la Cassazione stessa ha indicato l'esigenza di uniformarsi alle tabelle di un unico Tribunale, ovvero quello di Milano.

Inoltra, la giurisprudenza di legittimità ha più volte avvertito che, in tema di responsabilità civile, il nesso causale tra la condotta illecita ed il danno è regolato dal principio in base al quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.

Ne consegue che, ai fini della riconducibilità dell'evento dannoso ad un determinato fatto o comportamento, non è sufficiente che tra l'antecedente ed il dato consequenziale sussista un rapporto di sequenza temporale, essendo invece necessario che l'evento appaia come una conseguenza non imprevedibile dell'antecedente.

La nozione di prevedibilità (o imprevedibilità) del danno conseguente all'evento dannoso concerne le regole statistiche e probabilistiche necessarie per stabilire il collegamento di un certo evento ad un dato fatto o comportamento (causalità adeguata).

Nello specifico (sentenza 12923/15) i giudici di legittimità affrontavano il caso in cui ci si chiedeva se la morte improvvisa del coniuge, in conseguenza ad un incidente in cui era stata riconosciuta l'esclusiva responsabilità di un terzo, potesse o meno, aver provocato alla moglie un trauma emotivo tale da condurre anche lei alla morte il giorno seguente. Tale circostanza, hanno osservato nell'occasione gli ermellini, deve essere provata nel corso dei giudizi di merito tramite consulenza tecnica, in assenza della quale, un tale evento non è certamente circoscrivibile nel concetto di causalità adeguata, non rientrando la morte della moglie tra le conseguenze “normali” di un incidente stradale in cui perda la vita il marito.

28 Settembre 2024 · Marzia Ciunfrini


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