Danno morale, biologico, esistenziale – No a duplicazioni nel risarcimento del danno non patrimoniale

Il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica e costituisce categoria unitaria non suscettibile di suddivisione in sottocategorie. Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno.

Per evitare duplicazioni nel risarcimento del danno non patrimoniale è necessario innanzitutto individuare i confini fra danno biologico da un lato e danno morale, danno da perdita del rapporto parentale, danno alla vita da relazione, danno da perdita della sessualità, danno estetico, dall'altro. In pratica quali pregiudizi ristora il risarcimento del danno biologico.

In linea generale deve essere sempre ricompreso nel danno biologico qualsiasi danno (da perdita del rapporto parentale, alla vita da relazione, da perdita della sessualità, estetico) che comporta lesioni dell'integrità psicofisica.

Ad esempio, la sofferenza morale integra pregiudizio non patrimoniale: ma deve tuttavia trattarsi di sofferenza soggettiva in sé considerata: il turbamento dell'animo, il dolore intimo patito non deve comportare degenerazioni patologiche della sofferenza altrimenti si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce una componente.

Può costituire solo una voce del danno biologico, il danno alla vita di relazione, pregiudizio di tipo esistenziale concernente aspetti relazionali della vita, conseguente a lesioni dell'integrità psicofisica (darebbe luogo a duplicazione la loro distinta riparazione).

Certamente incluso nel danno biologico, se derivante da lesione dell'integrità psicofisica, è il pregiudizio da perdita o compromissione della sessualità, del quale non può, a pena di incorrere in duplicazione risarcitoria, darsi separato indennizzo.

Ed egualmente si avrebbe duplicazione nel caso in cui il pregiudizio consistente nella alterazione fisica di tipo estetico fosse liquidato separatamente e non come voce del danno biologica, che il danno estetico sicuramente incorpora.

Ma anche la congiunta attribuzione del danno morale e del danno da perdita del rapporto parentale determina duplicazione di risarcimento: poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita e quella che accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ed unitariamente ristorato.

La sofferenza psichica provata dalla vittima di lesioni fisiche, alle quali sia seguita dopo breve tempo la morte e che sia rimasta lucida durante l'agonia in consapevole attesa della fine, può essere riconosciuta e indennizzata con il risarcimento del danno morale. Una sofferenza psichica siffatta, di massima intensità anche se di durata contenuta, non essendo suscettibile, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, di degenerare in patologia e dare luogo a danno biologico, va risarcita come danno morale, nella sua nuova più ampia accezione. Viene così evitato il vuoto di tutela determinato dalla giurisprudenza di legittimità che nega, nel caso di morte immediata o intervenuta a breve distanza dall'evento lesivo, il risarcimento del danno biologico per la perdita della vita e lo ammette per la perdita della salute solo se il soggetto sia rimasto in vita per un tempo apprezzabile, al quale lo commisura.

Per quanto concerne i mezzi di prova, per il danno biologico la vigente normativa richiede l'accertamento medico-legale. Si tratta del mezzo di indagine al quale correntemente si ricorre, ma la norma non lo eleva a strumento esclusivo e necessario. Cosi come è nei poteri del giudice disattendere, motivatamente, le opinioni del consulente tecnico, del pari il giudice potrà non disporre l'accertamento medico legale, non solo nel caso in cui l'indagine diretta sulla .persona non sia possibile (perché deceduta o per altre cause), ma anche quando lo ritenga, motivatamente, superfluo, e porre a fondamento della sua decisione tutti gli altri elementi utili acquisiti al processo (documenti, testimonianze), avvalersi delle nozioni di comune esperienza e delle presunzioni.

Per gli altri pregiudizi non patrimoniali potrà farsi ricorso alla prova testimoniale, documentale e presuntiva.

Quelli appena riportati sono i principi giuridici enunciati, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, dai giudici della Corte di cassazione, a sezioni unite, nella sentenza 26972/08.

28 Settembre 2024 · Annapaola Ferri


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