Danno da fermo tecnico per riparazione del veicolo in seguito a sinistro – Deve essere dimostrato

L'indisponibilità di un autoveicolo durante il tempo necessario per le riparazioni è un danno che deve essere allegato e dimostrato: la prova del danno non può consistere nella dimostrazione della mera indisponibilità del veicolo, ma che occorra fornire la prova della spesa sostenuta per procurarsi un mezzo sostitutivo ovvero della perdita subita per avere dovuto rinunciare ai proventi ricavati dall'uso del mezzo.

La conclusione si fonda sulle seguenti premesse:

  1. non trovano ingresso nel nostro ordinamento danni senza prova, giacché, in primo luogo, il danno non coincide con l’evento dannoso, ma individua le conseguenze da esso prodotte, in secondo luogo, ammettere il risarcimento del danno per la mera lesione dell'interesse giuridicamente protetto significherebbe utilizzare la responsabilità civile in funzione sanzionatoria, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge;
  2. il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua precisa determinazione;
  3. la tassa di circolazione e le spese di assicurazione non possono reputarsi inutilmente pagate: la prima perché prescinde dall’uso del veicolo, essendo una tassa di proprietà; le secondo perché, con un comportamento improntato al rispetto di quanto previsto dall'articolo 1227 del codice civile, comma 2, possono essere sospese (su richiesta del danneggiato);
  4. il deprezzamento del bene non è in nesso di relazione causale con il fermo tecnico, ma con la necessità di procedere alla riparazione del mezzo.

Sono queste le indicazioni emerse dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione 9348/2019.

28 Aprile 2019 · Eleonora Figliolia




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