Danno esistenziale e danno fisico » I precedenti giurisprudenziali


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Infatti, in merito a questa vicenda la Suprema Corte aveva fornito decisioni ben diverse della sentenza citata nel primo paragrafo.

Tra le tante, citiamo la pronuncia 26972/08, che dispone: il danno esistenziale non esiste come autonoma categoria di danno, rientra i quello non patrimoniale. Quindi, il danno alla vita di relazione andrà risarcito solo se lede interessi costituzionalmente garantiti. Ciò perché il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell’atipicità, sia pure attraverso l’individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall’interpretazione costituzionale dell’articolo 2059 del codice civile, che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo Costituzione.

Secondo ciò che si evince da questa massima, piazza Cavour affermava l’unicità del danno non patrimoniale e, soprattutto, escludeva che il così detto danno morale (o sofferenza transitoria) e il danno esistenziale (o lesione del semplice diritto di attendere alle occupazioni quotidiane) avessero una propria autonomia.

Ora con un’ulteriore inversione di rotta la Suprema corte ha sancito che, per il risarcimento danni, si deve tener conto anche dei danni morali ed esistenziali.

16 Ottobre 2013 · Giuseppe Pennuto

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