Il risarcimento per danni morali ed esistenziali deve essere autonomo e distinto da quello per le lesioni fisiche
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Danni morali ed esistenziali: la sofferenza ha un suo suo peso specifico rispetto al danno fisico (danno biologico). La liquidazione del risarcimento deve essere, quindi, autonoma e distinta.
Questo autorevole principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 22585/13, ha stabilito che: Deve essere cassata con rinvio la sentenza di merito che ha omesso di riconoscere e liquidare autonomamente il danno morale subiettivo patito e l’eventuale pregiudizio di natura esistenziale per il cambiamento delle abitudini di vita patiti dalla vittima di un sinistro che è rimasta invalida per tale incidente, laddove detto giudici abbia omesso di valutare correttamente le conseguenze, sul piano del danno non patrimoniale, della definitiva compromissione delle normali potenzialita di esplicazione e realizzazione della personalità del danneggiato, tanto in ambito familiare (ivi compreso il diritto all’esplicazione della sessualità irrimediabilmente compromesso) quanto in ambito professionale e di relazione con soggetti terzi.
A parere degli Ermellini non si può affatto escludere la liquidazione autonoma dei danni di natura morale ed esistenziale, accanto a quello biologico, per chi è rimasto invalido dopo l’incidente.
Infatti, la lesione che consiste nel perdurante stato di ansia e il pregiudizio costituito dal forzoso cambio di abitudini di vita imposto dal sinistro risulta risarcibile.
16 Ottobre 2013 · Giuseppe Pennuto
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