Criteri di liquidazione del danno non patrimoniale

Nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l'iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere di verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo.

Per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano al quale la Suprema Corte riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale, salvo che non sussistano in concreto circostante idonee a giustificarne l'abbandono.

Questo il principio enunciato dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 20895/15.

16 Ottobre 2015 · Genny Manfredi