Criterio equitativo nel risarcimento del danno non patrimoniale
Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, il giudice di merito ha l’obbligo di adottare il criterio equitativo predisposto dal Tribunale di Milano, in quanto idoneo a garantire la parità di trattamento.
Tuttavia l’avere assunto la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno non comporterà la ricorribilità in cassazione, per violazione di legge, delle sentenze d’appello che abbiano liquidato il danno in base a diverse tabelle per il solo fatto che non sia stata applicata la tabella di Milano e che la liquidazione sarebbe stata di maggiore entità se fosse stata effettuata sulla base dei valori da quella indicati.
Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 126/16.
11 Gennaio 2016 · Chiara Nicolai
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