Imposta di registro – Criteri per la rettifica fiscale del valore dichiarato dell’immobile ceduto

Come noto, l'Amministrazione finanziaria può provvedere alla rettifica del valore dell'immobile ceduto, e alla conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta, se ritiene che il bene alienato abbia un valore venale superiore a quello dichiarato o al corrispettivo pattuito.

Sarà sufficiente, al riguardo, prendere a riferimento i trasferimenti effettuati a qualsiasi titolo e le perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto, che abbiano avuto per oggetto immobili di analoghe caratteristiche e condizioni.

Per procedere alla rettifica del valore dell'immobile ceduto, l'ADE potrà anche considerare il reddito netto prodotto da immobili con caratteristiche simili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località, nonché ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.

La giurisprudenza consolidata in riferimento al criterio comparativo, infatti, ha rilevato che la circostanza secondo cui deve aversi riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo ed alle divisioni e perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni, non implica l’immodificabilità del valore risultante da detti atti, ma si limita ad indicare un parametro certo di confronto, in base al quale l’Ufficio deve determinare il valore del bene in comune commercio.

Si applica una sanzione amministrativa se il valore definitivamente accertato, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato. La locuzione “definitivamente accertato” si riferisce al valore cristallizzato in seno all'atto impositivo, e, come tale, non più modificabile da parte dell’Ufficio.

Queste le indicazioni fornite, in tema di rettifica del valore dichiarato di un immobile ceduto, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza numero 9956/15.

3 Giugno 2015 · Paolo Rastelli