In alcuni casi l’immobile indivisibile caduto in comunione ereditaria può essere assegnato con criterio diverso da quello della maggior quota

In tema di divisione ereditaria, nel caso in cui uno o più immobili non risultino comodamente divisibili, il giudice ha il potere discrezionale di derogare al criterio della preferenziale assegnazione al condividente titolare della quota maggiore, purché assolva all'obbligo di fornire adeguata e logica motivazione della diversa valutazione di opportunità adottata.

Ad esempio, è stato spesso assegnato l'immobile non divisibile assumendo come criterio discriminante quello dell'interesse personale prevalente dell'assegnatario, privo di un'unità immobiliare da destinare a casa familiare, rispetto al titolare di quota maggiore che disponeva di altra abitazione.

La sussistenza di seri motivi, in pratica, consente di ancorare la valutazione all'interesse economico ed individuale di uno dei richiedenti, non essendo mai stata del tutto esclusa l'adozione di un criterio diverso da quello della maggior quota anche dalle meno recenti pronunce di legittimità in tema (che si limitavano solo a privilegiare l'interesse comune).

Nella fattispecie esaminata, i giudici di legittimità hanno ritenuto che poteva essere assegnato l'immobile caduto in comunione ereditaria ai quotisti minoritari, i quali avevano prospettato, in qualità di gestori di un'azienda con sede nell'immobile stesso, che la perdita dei locali determinava la conseguente perdita dell'avviamento commerciale e pregiudicava la possibilità della prosecuzione e continuazione della stessa attività commerciale.

Quelli appena esposti sono i principi giuridici che emergono dalla lettura della sentenza della Corte di cassazione numero 22663/15.

7 Novembre 2015 · Marzia Ciunfrini