Crif – Segnalazioni nelle Centrali Rischi e tempi di permanenza

Segnalazioni Crif - Quali sono i tempi di permanenza?

A causa di un indebitamento con una finanziaria che non ho potuto saldare, sono stato segnalato in Crif.

Sono quindi diventato un cattivo pagatore, segnalato nelle centrali rischi.

Ora vorrei sapere, per quanto tempo si rimane dentro queste banche dati?

Quali sono i tempi di permanenza?

Avrò problemi per tutta la vita a richiedere prestiti e finanziamenti?

Che cosa sono le SIC?

Sono un po' confuso e avrei bisogno di delucidazioni in merito.

Segnalazioni Crif - Tempi di permanenza

Si chiamano SIC (Sistemi di informazioni creditizie) e sono banche dati, come la famosa CRIF, in cui vengono segnalati i finanziamenti richiesti e concessi a soggetti privati e la regolarità nei pagamenti.

Alle banche e gli altri intermediari che le consultano, servono per valutare le richieste di finanziamento presentate dai privati.

I tempi di conservazione delle informazioni relative ai pagamenti e alle richieste di finanziamento nelle banche dati gestite da CRIF (e da altri gestori di SIC) sono stati definiti dal Garante della Privacy e sono elencati di seguito:

tempi massimi di permanenza in Crif

In tema di ritardato pagamento delle rate del mutuo o di un prestito, la legge 106/2011 (approvata il 7 luglio) – e’ intervenuta, con l’articolo 8 bis, sulle modalita' di aggiornamento nelle banche dati dei cattivi pagatori, qualora il ritardo si riferisca ad un numero di rate mensili inferiore a tre o ad un’unica rata semestrale.

Entro dieci giorni dalla ricezione della notifica dell’avvenuta regolarizzazione dei pagamenti, i gestori delle banche dati provvedono ad integrare le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia’ inserite nelle banche dati stesse con la comunicazione dell’avvenuto pagamento da parte del creditore ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta entro e non oltre quindici giorni dall’avvenuto pagamento.

Le segnalazioni gia’ registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a tre o di un’unica rata trimestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalita’ definite al paragrafo precedente.

Qualora vi sia un ritardo di pagamento di una rata e la regolarizzazione della stessa avvenga entro i successivi sessanta giorni, le segnalazioni riferite a tale ritardo devono essere cancellate trascorsi i successivi sei mesi dall’avvenuta regolarizzazione.

In linea puramente teorica, ai sensi del decreto legislativo 196/03 (Codice della Privacy), i dati inerenti il cliente dovrebbero essere conservati solo fino ad un determinato lasso di tempo, decorso il quale dovrebbero essere cancellati.

Questo vale anche per i dati inerenti la regolarità dei pagamenti; se un soggetto è stato cancellato dal Crif significa che il rapporto con la finanziaria è estinto da tempo, andando a chiedere un nuovo finanziamento alla stessa finanziaria i precedenti ritardi non dovrebbero influire pertanto sull’istruttoria.

Ma, è quasi certa l’esistenza di banche dati occulte dei cattivi pagatori, a cui gli intermediari accedono ottenendo dati storici del debitore anche dopo la loro cancellazione dalle Centrali Rischi ufficiali.

Per quanto attiene l’obbligo di informativa della finanziaria che eroga il credito, è intervenuta una interessante sentenza della Corte di Cassazione (la numero 349 del 9 gennaio 2013).

I giudici, chiamati a decidere sul caso di un soggetto che si era visto rifiutare il riscontro circa l’esistenza di eventuali segnalazioni di cattivo pagatore effettuate dalla finanziaria di cui era debitore, sono entrati nel merito della questione ed hanno fissato alcuni punti fermi relativamente ai diritti in materia di privacy e accesso ai dati personali.

La Suprema Corte, fra l’altro, ha ribadito il principio, più volte espresso dal Garante della Privacy, che il titolare del trattamento dei dati personali presso la finanziaria creditrice è obbligato a garantire, al debitore, l’accesso ai propri dati.

In particolare, la richiesta di accesso deve dar seguito, entro 15 giorni, ad una risposta esaustiva, con l’indicazione dettagliata di tutte le eventuali segnalazioni negative (cattivo pagatore) a carico dell'istante, inoltrate alle Centrali Rischi.

29 Gennaio 2013 · Andrea Ricciardi