Se il debitore è in possesso delle cambiali originali il credito è estinto

Il possesso da parte del debitore del titolo originale del credito (nello specifico tre cambiali) costituisce fonte di una presunzione legale di pagamento, superabile con la prova contraria di cui deve onerarsi il creditore che sia interessato a dimostrare che il pagamento non e’ avvenuto e che il possesso del titolo e’ dovuto ad altra causa, come risulta implicitamente confermato dalla normativa vigente, secondo la quale il trattario che paga la cambiale ha diritto alla sua riconsegna con quietanza al portatore.

Una volta ritenuta provato dal debitore il pagamento dell'importo con riferimento ad un determinato credito, grava sul creditore l’onere di provare che quel pagamento doveva imputarsi a una diversa posizione.

In altre parole, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito e’ tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento, giacche’ il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l’eccepisca. Soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad un determinato credito, l’onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso.

Questa l'opinione, vincolante, dei giudici della Corte Suprema, così come si evince dalla lettura della sentenza 1076/16.

4 Febbraio 2016 · Stefano Iambrenghi