Credito alimentare ed assegno di mantenimento – Sono entrambi impignorabili

L'articolo 545 del codice di procedura civile dispone che non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto.

Si ricorda inoltre che esiste una differenza tra il diritto agli alimenti (regolato dagli articoli 433 e seguenti del codice civile) e il diritto al mantenimento.

L’obbligo alimentare, infatti, risponde all’esigenza di garantire quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale, allorché egli versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

Mentre l’obbligo di mantenimento che, nella disciplina della separazione o del divorzio, la legge pone a carico di uno dei coniugi, troverebbe il suo presupposto non nello stato di bisogno, bensì nella mancanza, in capo all’altro coniuge, di adeguati redditi propri. La funzione dell’assegno di mantenimento sarebbe, inoltre, quella di garantire all'avente diritto, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, un tenore di vita sostanzialmente analogo a quello goduto in costanza di matrimonio.

La domanda che ci si pone è allora la seguente: l'assegno di mantenimento è, o meno, assimilabile al credito alimentare, per cui potrà essere pignorato solo per cause di alimenti?

La sentenza della Consulta numero 17/2000 sembrerebbe includere nella categoria degli alimenti anche le prestazioni dovute in base ad obblighi di mantenimento. Secondo i giudici costituzionali anche il credito di alimenti, pur diretto a soddisfare le necessità di vita dell'alimentando, è fissato in misura quantitativamente diversa a seconda delle circostanze e dei soggetti che vengono di volta in volta in considerazione. Ed è indubbio che la funzione sopra specificata è propria, nella sua ampiezza, anche del credito di mantenimento del coniuge separato o divorziato.

Il credito di alimenti di cui all'art. 433 del codice civile, infatti, può assumere una diversa misura quantitativa in ragione della particolare natura del rapporto da cui l’obbligazione alimentare può derivare: mentre, ad esempio, il donatario non è tenuto a prestare gli alimenti oltre il valore della donazione tuttora esistente nel suo patrimoni, tra fratelli e sorelle gli alimenti sono dovuti nella misura dello stretto necessario. E se è pacifico come, in tali casi, la misura più ridotta degli alimenti non faccia venir meno l'identità funzionale del credito, la stessa conclusione non può non valere per l’ipotesi in cui il credito, essendo rapportato al pregresso tenore di vita dell'alimentando, abbia un contenuto più esteso anziché più ridotto di quello alimentare.

13 Ottobre 2016 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!