Opposizione al pignoramento presso terzi per crediti di natura tributaria – Giudice competente

La domanda: per debiti di natura tributaria, qual è il giudice competente sull'opposizione al pignoramento presso terzi del debitore?

La giurisdizione tributaria si estende fino all'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quali la cartella esattoriale e l'avviso di mora, ma si arresta davanti alle controversie riguardanti l'esecuzione forzata, per le quali la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

In pratica, appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative (aventi natura tributaria) irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.

Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove prevista, dell'intimazione di pagamento (ovvero l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni) per le quali continuano a sussistere la competenza del giudice tributario.

Pertanto, è estraneo alla giurisdizione del giudice tributario il giudizio avente ad oggetto l'opposizione al pignoramento di un credito del debitore presso terzi, pignoramento avente alla base un credito erariale (IVA, IRPEF, IRAP, ecc.) relativo ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella esattoriale.

Né è idoneo ad incidere sul carattere della controversia l'eventuale rilievo, formulato dal debitore, secondo cui con l'opposizione al pignoramento si intende impugnare anche la cartella esattoriale per vizi propri o relativi alla sua notifica, una volta accertata la definitività dell'avviso di accertamento e della cartella esattoriale non opposta nei termini.

Con la definitività della cartella esattoriale viene infatti meno la possibilità formulare contestazioni che concernano il rapporto tributario ed i suoi elementi costitutivi, assegnate alla cognizione delle commissioni tributarie, appartenendo alla giurisdizione del giudice ordinario gli atti posti in essere durante la successiva espropriazione forzata, atti che non propongono questioni di natura tributaria, ma riguardano le situazioni giuridiche tutelabili dinanzi al giudice dell'esecuzione.

Queste le indicazioni fornite, in tema di opposizione al pignoramento presso terzi per debiti di natura tributaria, dai giudici della Corte di cassazione a sezioni unite, con la sentenza 8618/15.

10 Settembre 2015 · Paolo Rastelli