Il costo del contributo unificato nel contenzioso tributario

Per la presentazione alle Commissioni tributarie di un ricorso principale e incidentale è dovuto il contributo unificato (che dal 7 luglio 2011 ha sostituito l’imposta di bollo).

L’importo del contributo da versare varia a seconda del valore della lite. A tal fine, le parti hanno l’obbligo di dichiarare nelle conclusioni del ricorso il valore della controversia. Per le liti il cui valore non è determinabile, il contributo è fissato in 120 euro.

Gli importi del contributo unificato

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Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. Se la controversia riguarda solo l’irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma delle stesse.

Se nel ricorso manca la dichiarazione del valore della lite, il contributo è pari all’importo maggiore (1.500 euro), poiché il processo si presume di valore superiore a 200.000 euro.

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato con il modello F23 (per il versamento occorre indicare il codice tributo 171T); con bollettino di conto corrente postale (conto corrente n. 1010376927, intestato alla Tesoreria Viterbo - Contributo unificato processo tributario articolo 37 decreto legge 98/2011); presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

La ricevuta del versamento va allegata alla copia del ricorso da depositare presso la segreteria della Commissione tributaria. Se il pagamento è stato effettuato presso le rivendite di genere di monopolio, occorre apporre il contrassegno nell'apposito spazio della nota di iscrizione a ruolo. Il contributo unificato è aumentato della metà, se nel ricorso il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o la parte non indica il codice fiscale.

16 Maggio 2016 · Giorgio Valli