Cosa è il verbale di una multa e che valenza giuridica assume?
Vorrei sapere cosa è un verbale di multa per violazione del codice della strada e che valenza giuridica gli può essere attribuita.
Grazie per la risposta
Pasquale Fiorentino
La prima regola generale è che, quando sia possibile, la violazione dev’essere immediatamente contestata tanto al trasgressore che alla persona obbligata in solido al pagamento.
La contestazione immediata implica la consegna di un verbale di accertamento, che deve contenere
- data (anno, mese, giorno), ora e localita’ nei quali la violazione è avvenuta;
- generalità e residenza del trasgressore ed estremi della sua patente di guida, se immediatamente identificato;
- indicazione del proprietario del veicolo o del soggetto solidale, quando non sia stato immediatamente identificato il trasgressore;
- tipo del veicolo e numero di targa di riconoscimento;
- citazione della norma violata e sommaria descrizione del fatto;
- eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione;
- somma da pagare, termini e modalita’ di pagamento, ufficio o comando presso cui lo stesso puo’ essere fatto e numero di conto corrente bancario o postale che puo’ eventualmente essere usato (solitamente, per praticita’, viene allegato un bollettino);
- le eventuali sanzioni accessorie previste per l’infrazione;
- gli eventuali obblighi di esibizione (di documenti quali la patente, il certificato di assicurazione, etc.
) ai sensi dell'articolo 180 s;
- le autorita’ competenti per il ricorso (prefetto o giudice di pace);
- firma del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- nominativo e firma degli agenti accertatori.
L’ufficio emittente conserva copia del verbale e lo annota in un apposito registro dove sono riportati tutti gli elementi salienti dello stesso.
Il verbale è un atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso dei fatti che il pubblico ufficiale vi riporta (si veda l’articolo 2700 del codice civile).
Dal punto di vista giuridico, quindi, stante l’obbligo di firma dell'agente accertatore (con esclusione dei verbali redatti con sistemi meccanizzati, vedi sotto), è ininfluente che il trasgressore si rifiuti di firmare o di ritirare il verbale. In ogni caso tale rifiuto deve essere specificatamente annotato.
Con lo stesso verbale si possono contestare piu’ violazioni, con l’obbligo che sia indicato per ognuna la somma dovuta.
Il verbale dev’essere redatto anche in caso di fermo di soggetto minorenne, ma in questo caso la contestazione, o comunque la successiva notifica del verbale da effettuarsi nei confronti delle persone tenute alla sua sorveglianza o che esercitino la patria potesta’, deve considerare ed identificare come effettivi trasgressori proprio tali soggetti (i genitori, tipicamente).
Il minorenne deve semmai essere citato nella parte narrativa del verbale, dove viene anche descritto il fatto e dove va specificato il rapporto intercorrente tra il conducente minore e colui al quale viene contestato il verbale.
Cio’ per quanto sancito dal’articolo 2 della legge 689/81, dalla sentenza di Cassazione numero 4286/02 e dalla nota del Ministero dell'Interno numero 300/A/1/41491/131/S/1/1 del 26/5/05.
Nel caso in cui il verbale sia redatto con sistemi meccanizzati (al computer, tipicamente) la firma autografa dell'agente accertatore non è necessaria, basta l’indicazione a stampa del nominativo con eventuale numero di matricola.
Sul verbale meccanizzato deve anche apparire il nome del rappresentante dell'ufficio dell'organo accertatore oppure, in sua vece, dal soggetto responsabile ai sensi del decreto legislativo39/93 articolo 3 (in molti casi questi è il responsabile dell'immissione dati nel sistema informatico).
In questo caso, frequente quando la contestazione non è immediata e il verbale viene quindi notificato successivamente all'infrazione, la copia originale del verbale redatto e sottoscritto dagli agenti accertatori deve comunque essere archiviata presso lo stesso organo accertatore, disponibile per essere visionata su richiesta.
In tal senso si è piu’ volte espressa la corte di cassazione con le sentenze 1923/99, 4567/99, 6065/05, 21045/06 e 22088/07, nonche’ il Ministero dell'interno con circolare del 25/8/2000.