Istanza di conversione del pignoramento – Il debitore deve prestare la massima attenzione a rimborsare integralmente il credito azionato

L'articolo 495, primo comma, del codice di procedura civile consente al debitore sottoposto ad esecuzione di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese. L’ultimo comma della medesima norma, tuttavia, dispone che l’istanza di conversione può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità.

Scopo della norma che consente la conversione è favorire il debitore il quale voglia evitare l’esecuzione, ed i rischi connessi, quali, ad esempio, una vendita dei propri beni a prezzo vile.

Scopo della disposizione che impedisce la reiterazione dell'istanza di conversione, invece, è da un lato impedire che il debitore sottoposto ad esecuzione, attraverso istanze di conversione formulate in extremis, rallenti il corso della procedura esecutiva; dall'altro richiamare l’attenzione del debitore sull'importanza della sua richiesta, ed indurlo a formularla con attenzione, consapevole che in caso di rigetto non potrà reiterarla. Non può dunque condividersi l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il divieto di reiterazione non sussiste quando la prima istanza di conversione sia stata dichiarata inammissibile per vizi formali.

Anche un’istanza di conversione affetta solo da vizi formali, infatti, può in teoria essere proposta per finalità dilatorie; ed in ogni caso una tale interpretazione della norma ne svilisce l’aspetto di coazione indiretta sulla posizione del debitore.

Non si può, quindi, ritenere ammissibile una seconda istanza di conversione, dopo che la prima è stata dichiarata inammissibile per mancato o insufficiente versamento dell'importo per il cui recupero è stato azionato il pignoramento.

Il rischio di errori incolpevoli, da parte del debitore, nella determinazione della somma da versare unitamente all'istanza di conversione, va evitato con altri strumenti: ad esempio l’integrazione del versamento da parte del debitore, prima che sia formalmente adottato il provvedimento di inammissibilità.

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 15362/2017.

23 Giugno 2017 · Ornella De Bellis