Contributi previdenziali » giurisdizione competenza ed opposizione nelle procedure di riscossione coattiva

Le controversie inerenti il pagamento dei contributi degli esercenti la professione forense spettano alla giurisdizione del giudice ordinario ed alla competenza del giudice del lavoro, in quanto riguardano diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio e non ha carattere tributario.

I giudici di legittimità hanno avuto modo di affermare che, anche dopo la privatizzazione operata dal decreto legislativo numero 509 del 1994, è rimasto in capo alla Cassa Forense il potere di fare ricorso al ruolo per la riscossione, trattandosi di contribuzione obbligatoria per legge.

La procedura della riscossione mediante ruolo è stata nel tempo estesa anche ai contributi o premi dovuti agli enti previdenziali e, anche nel nuovo sistema, la controversia inerente a diritti ed obblighi che attengono ad un rapporto previdenziale obbligatorio conserva tale sua natura anche se originata da pretesa azionata dall'ente previdenziale a mezzo di cartella di pagamento, con la conseguenza che l’eventuale opposizione deve essere proposta innanzi al giudice competente a decidere in ordine al rapporto cui la cartella stessa è funzionale.

Nell'ambito di una procedura di riscossione coattiva eseguita per il recupero di contributi o premi dovuti agli enti previdenziali, la legge delinea le seguenti opposizioni esperibili:

  1. contro l’iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella. Il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è uno strumento finalizzato ad ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva.
  2. le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi nell'ambito delle procedure di riscossione delle entrate non tributarie si propongono nelle forme ordinarie. In particolare l’opposizione agli atti esecutivi deve essere proposta in un termine perentorio stabilito dall'articolo 617 codice di procedura civile, il cui rispetto deve essere controllato pregiudizialmente d’ufficio, anche in sede di legittimità.

Può accadere che venga eccepita l’inesistenza della notifica della cartella esattoriale; In tale evenienza, l’occasione per l’opposizione è rappresentata dalla notifica di un atto successivo della procedura.

Queste le indicazioni, sul tema della riscossione coattiva dei contributi dovuti agli enti previdenziali, fornite dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 9310 del 24 aprile 2014.

30 Aprile 2014 · Paolo Rastelli