Contributi INPS da versare nel caso in cui si eserciti nella stessa impresa attività di amministratore e di socio lavoratore

Le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS: qualora il soggetto eserciti contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, egli viene iscritto nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente.

Il criterio dell’attività prevalente, quale parametro di valutazione per individuare la gestione assicurativa dell’INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di plurime attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali, opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.

Per queste attività, dunque, vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all'attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe l’iscrizione in un’altra gestione assicurativa.

Tuttavia, il concorso di attività di lavoro autonomo (ad esempio come amministratore della società), soggetta alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa comporta l’obbligo della duplice iscrizione. In tal caso la fattispecie si configura un’attività di lavoro autonomo affiancata ad una collaborazione come socio lavoratore nell'impresa, per la quale non opera il criterio dell’attività prevalente, ma ogni attività segue il suo regime previdenziale.

30 Agosto 2016 · Tullio Solinas