Il contribuente deve sempre vigilare sul professionista a cui ha affidato l’adempimento degli obblighi relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi

In tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la legge (Decreto Legislativo 472/1997, articolo 5) sanziona la condotta negligente del contribuente, anche non necessariamente dolosa. Infatti, gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi ed alla tenuta delle scritture contabili non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.

Ne consegue che l'affidamento a un commercialista del mandato a trasmettere per via telematica la dichiarazione alla competente Agenzia delle Entrate non esonera il soggetto obbligato alla dichiarazione fiscale a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto. Pertanto, il contribuente ha l’obbligo di presentare correttamente e fedelmente la dichiarazione, di redigerla in modo fedele e di fare i versamenti dovuti in base ad essa e quando si rivolga a un intermediario abilitato per la compilazione e/o la trasmissione telematica del modello, é suo preciso obbligo quello di far si che la dichiarazione sia correttamente e fedelmente compilata e tempestivamente presentata.

Questo l'autorevole parere dei giudici della Corte di cassazione così come si legge nell'ordinanza 11832/16.

20 Giugno 2016 · Giorgio Martini