Contratto di compravendita – Il mediatore che attesta la regolarità edilizia dell’immobile risarcisce l’acquirente per la presenza di una veranda non condonata e non condonabile


Il codice civile impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza della ...

Il codice civile impone al mediatore di comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza della compravendita immobiliare, che possono influire sulla sua conclusione.

Lo stesso codice civile pone in risalto la natura professionale dell'attività del mediatore subordinandone l'esercizio all'iscrizione in un apposito ruolo, che richiede determinati requisiti di cultura e competenza, e condizionando all'iscrizione stessa la spettanza del compenso.

Con la conseguenza che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico particolare in proposito, a svolgere specifiche indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile oggetto del trasferimento) è gravato, tuttavia, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore.

Il mediatore, inoltre, non può fornire informazioni su circostanze delle quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle.

Ne consegue che, qualora il mediatore dia informazioni su circostanze di cui non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, le quali si rivelino poi inesatte e non veritiere, ovvero ometta di comunicare circostanze da lui non conosciute, ma conoscibili con l'ordinaria diligenza professionale, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti dal cliente.

Nel caso specifico affrontato dai giudici della Corte di cassazione (sentenza 18140/15) il modulo sottoscritto dalle parti, predisposto dal mediatore, dava atto della regolarità edilizia ed urbanistica dell'immobile, mentre è successivamente emersa l'esistenza di una veranda abusiva, non condonata né condonabile, fondamentale nell'economia dell'affare, sia per la destinazione funzionale (adibita a cucina e dunque a servizio) sia per le caratteristiche strutturali (la posizione centrale della stessa rispetto alla disposizione degli altri locali e l'ampia metratura).

28 Settembre 2024 · Piero Ciottoli


Clicca qui per visualizzare i contenuti correlati

Questo post totalizza 89 voti - Il tuo giudizio è importante: puoi manifestare la tua valutazione per i contenuti del post, aggiungendo o sottraendo il tuo voto

 Aggiungi un voto al post se ti è sembrato utile  Sottrai  un voto al post se il post ti è sembrato inutile

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it