Contratto autonomo di garanzia e fideiussione – Differenze

In cosa si distingue un contratto autonomo di garanzia dalla fideiussione? Il carattere distintivo del contratto autonomo di garanzia è costituito dall'assenza dell'elemento dell'accessorietà; nel contratto autonomo di garanzia il garante non ha facoltà di opporre al creditore le eccezioni spettanti al debitore principale, in deroga alla regola essenziale posta per la fideiussione; inoltre, nel contratto autonomo di garanzia è precluso al debitore di chiedere che il garante opponga al creditore garantito le eccezioni nascenti dal rapporto principale.

In pratica, nel contratto autonomo di garanzia, il garante si impegna a pagare, in favore del creditore ed a sua semplice richiesta, una somma, rinunciando a far valere qualsiasi eccezione relativa alla esistenza e validità del rapporto fondamentale tra creditore garantito e debitore principale, cui il garante resta sostanzialmente estraneo.

Pertanto, la previsione contrattuale dell'obbligo del garante di pagare “a semplice richiesta” o “a prima richiesta” del creditore si riferisce ad una forma di garanzia svincolata dal rapporto garantito (e quindi autonoma), conformemente a quanto espresso la Corte di cassazione a sezioni unite nella sentenza 3947/10.

Si è di fronte, ad esempio, ad un contratto autonomo di garanzia se è posto a carico del garante l'obbligo di pagare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta del creditore, in assenza della prova dell'inadempimento del debitore principale, e con l'espressa rinuncia a proporre qualsiasi eccezione. Tale pattuizione, infatti, si configura come una deroga al principio dell'accessorietà dell'obbligazione fideiussoria.

Queste le indicazioni fornite dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 16213/15.

3 Agosto 2015 · Lilla De Angelis