Contratto assicurativo per infortuni – Vessatoria la clausola contrattuale che demanda il contenzioso sul grado di invalidità ad un collegio medico arbitrale

In un contratto assicurativo per infortuni, concluso sulla base di condizioni generali predisposte dall'assicuratore, si deve considerare vessatoria e, dunque, inefficace, la clausola espressamente qualificata come di arbitrato irrituale, la quale, nel prevedere che le controversie sul grado di invalidità permanente e sui criteri di indennizzabilità siano demandate ad un collegio medico di tre membri, di cui uno ciascuno da nominarsi dai contraenti ed il terzo da un soggetto estraneo, stabilisca che le spese relative alla nomina e remunerazione del membro da nominarsi da ciascuna parte per l'intero e quelle del terzo per metà siano a carico di ognuno dei contraenti (e, quindi, per quanto gli compete, del consumatore); e che il collegio arbitrale può rinviare ad epoca da definirsi l'accertamento definitivo del grado di invalidità permanente, con la sola possibilità di una provvisionale sull'indennizzo.

La vessatorietà della clausola è dovuta al fatto che essa prevede una deroga alle competenze dell’autorità giudiziaria mediante l’inserimento obbligatorio della perizia contrattuale.

Così ha deciso la Corte di cassazione nella sentenza 12873/15.

24 Giugno 2015 · Giovanni Napoletano