Contratti di locazione » Il locatore risarcisce il conduttore quando non prova la necessità del rilascio anticipato dell’appartamento per esigenze familiari

In un contratto di locazione, il locatore deve corrispondere il risarcimento danni al conduttore quando, il primo, non prova la necessità del rilascio anticipato dell'appartamento per esigenze familiari.

Le sanzioni alternative di ripristino della locazione o di risarcimento del danno, a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell’immobile per una finalità non più realizzata, hanno fondamento contrattuale e incombe dunque sullo stesso locatore l’onere di provare di avere adempiuto all’obbligo corrispondente, ovvero di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 23794/14.

Ennesima pronuncia della Suprema Corte che consolida un principio di diritto in materia di locazione e, in particolare, in merito al ripristino del contratto locativo e del risarcimento del danno.

A parere degli Ermellini, infatti, nella fattispecie di richiesta al conduttore di disponibilità anticipata dell’immobile, per adibirlo ad abitazione di familiare, l’onere probatorio incombe sul locatore.

In parole povere, va risarcito l'inquilino (o conduttore) che è costretto a lasciare prematuramente l'immobile per esigenze familiari del padrone di casa (o locatore), qualora quest'ultimo non dimostri in Tribunale la reale necessità.

11 Novembre 2014 · Gennaro Andele