Contratti di fornitura di acqua, luce e gas – Voltura e subentro » Facciamo chiarezza

C'è molta confusione intorno ai due termini subentro e voltura nell'ambito dei contratti relativi ad utenze domestiche di fornitura acqua luce e gas a cui si aggiunge, complicandone oltremodo l'intellegibilità, il ricorso frequente ad altre definizioni, variabili con lievi sfumature sul tema, come voltura umana, subentro totale, voltura con o senza accollo, eccetera: proviamo a spiegare la voltura e il subentro con un approccio diverso, caratterizzato da elementi sostanziali, quali l'appartenenza, o meno, del nuovo contraente rispetto al nucleo familiare del vecchio contraente; la posizione giuridica del nuovo rispetto al vecchio contraente; il titolo di proprietà, usufrutto, diritto di abitazione, locazione registrata che il nuovo contraente vanta nei confronti dell'immobile a cui deve essere destinata la fornitura; nonché lo stato del contatore.

Illustreremo, inoltre, le conseguenze che la voltura o il subentro comportano in relazione ad eventuali morosità pregresse.

Caso in cui il nuovo contraente fa parte della famiglia anagrafica (stato di famiglia) del vecchio contraente

Il nuovo contraente appartiene alla famiglia anagrafica del vecchio contraente ma non ha un proprio titolo (contratto di locazione, diritto di abitazione, diritto di usufrutto, contratto di comodato, assegnazione della casa familiare in sede di divorzio o di separazione legale) per occupare l'appartamento. Viene spesso indicata come voltura con accollo. Il presupposto è che il nuovo contraente (accollante) si obbliga per eventuali morosità del vecchio contraente (accollato). La società fornitrice di energia (o acqua) può rifiutare la voltura del contratto endo familiare se ritiene che il nuovo contraente non offra garanzie sufficienti per il pagamento delle fatture e/o se non vengono sanate le eventuali pregresse morosità. La voltura con accollo permette di evitare l'interruzione della fornitura e le condizioni contrattuali restano le stesse dopo il cambio dell'intestatario.

Caso in cui il nuovo contraente fa parte della famiglia anagrafica (stato di famiglia) del vecchio contraente defunto ed è suo erede

Il nuovo contraente appartiene alla famiglia anagrafica del vecchio contraente deceduto ed è suo erede (alla data del decesso, cioè, il nuovo contraente è anagraficamente convivente con il vecchio contraente defunto) - Viene spesso indicata come voltura umana o subentro totale (si tratta di una tipologia ibrida, al confine fra voltura e subentro). Per legge, non ci sono spese e il nuovo contraente può continuare anche a fruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal defunto, mentre il deposito cauzionale viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare. Eventuali morosità del vecchio contraente vengono poste a carico, in continuità, al nuovo contraente, anche se quest'ultimo non è l'unico erede del vecchio contraente deceduto.

Caso di coniugi per i quali è stata dichiarata la separazione legale in cui al nuovo contraente è stata assegnata la casa familiare

Il nuovo contraente appartiene alla famiglia anagrafica del vecchio contraente e diviene coniuge separato (con assegnazione della casa familiare) del vecchio contraente - Viene talvolta indicata come voltura con accollo Come per la voltura umana, per legge, non ci sono spese e il nuovo contraente può continuare anche a fruire delle agevolazioni tariffarie e fiscali godute dal vecchio contraente, ed anche il deposito cauzionale viene trasportato dal vecchio al nuovo titolare. Eventuali morosità del vecchio contraente vengono poste a carico, in continuità, al nuovo contraente.

Caso in cui il nuovo contraente ha titolo per occupare l'appartamento in cui sono ubicati i punti di allaccio

Il nuovo contraente ha titolo (contratto di locazione, diritto di abitazione, diritto di usufrutto, contratto di comodato, assegnazione della casa familiare in sede di divorzio o di separazione legale) per occupare l'appartamento; può richiedere la voltura (anche indicata come voltura senza accollo). In un tale contesto il nuovo contraente non è tenuto a rispondere di eventuali morosità del vecchio contraente (escluso, naturalmente, l'obbligo di pagare una quota del debito nella eventuale qualità di coerede). Il gestore della rete di distribuzione rileva i consumi del vecchio contraente al momento della voltura e per il nuovo contraente il conteggio dei consumi parte dalle lettura effettivamente rilevata. Anche la voltura senza accollo permette di evitare l'interruzione della fornitura, mentre le condizioni contrattuali possono essere modificate in base alla libera contrattazione fra società fornitrice e nuovo contraente.

Caso di disattivazione del contatore per il vecchio contraente

Il vecchio contraente ha chiesto ed ottenuto la cessazione del contratto e la disattivazione del contatore (anche per morosità). Il nuovo contraente ha titolo (contratto di locazione, diritto di abitazione, diritto di usufrutto, contratto di comodato, assegnazione della casa familiare in sede di divorzio o di separazione legale) per richiedere il subentro. Anche in questa ipotesi il nuovo contraente non è tenuto a rispondere di eventuali morosità del vecchio contraente (escluso, naturalmente, l'obbligo di pagare una quota del debito nella eventuale qualità di coerede). Con il subentro si verifica, inevitabilmente, un aggravio di tempi e di costi per la riattivazione del contatore. Il nuovo contratto avrà condizioni economiche senza alcuna obbligatoria correlazione con il precedente.

30 Maggio 2019 · Giovanni Napoletano




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