Contratti di assicurazione contro i danni a tutela del consumatore » Istruzioni per l'uso
Indice dei contenuti dell'articolo
Tutto ciò che il consumatore deve conoscere sul tema dei contratti di assicurazione contro i danni: informazioni utili, cautele da attuare, rischi, pro e contro.
Nell’assicurazione contro i danni l’assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (non per forza stradale, il comune incidente automobilistico).
Anche le assicurazioni danni, come le altre, sono regolamentate da particolari disposizioni di legge a tutela dell’assicurato.
Vediamo quali sono tutte le regole legislative nel prosieguo dell’articolo.
20 Febbraio 2015 · Eleonora Figliolia
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su contratti di assicurazione contro i danni a tutela del consumatore » istruzioni per l'uso. Clicca qui.
Stai leggendo Contratti di assicurazione contro i danni a tutela del consumatore » Istruzioni per l'uso • Autore Eleonora Figliolia
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.
» accesso rapido anonimo (test antispam)
Salve, la mia compagnia di assicurazione, per la liquidazione del furto del navigatore satellitare, mi richiede obbligatoriamente la fattura del nuovo navigatore da installare. Tale procedura è legittima o, come nel caso dei risarcimenti danni da sinistri stradali la compagnia è tenuta a pagarmi lo stesso (anche senza fattura, ovviamente non corrispondendomi l’iva)?
L’assicurazione contro il furto del navigatore satellitare rientra nelle coperture rischi diverse dalla responsabilità civile auto che, come noto, è obbligatoria per legge. Pertanto le procedure per il rimborso dei danni subiti dal contraente sono lasciate alla libera contrattazione fra le parti. In particolare, vanno esaminate le clausole contrattuali che, di solito, dimezzano la franchigia dietro esibizione della fattura di riacquisto del bene assicurato oggetto di furto o in seguito a reinstallazione dello stesso presso centri convenzionati con la compagnia di assicurazione.