Contratti di assicurazione contro i danni a tutela del consumatore » Istruzioni per l’uso

Contratti di assicurazione contro i danni a tutela del consumatore » Istruzioni per l'uso

Tutto ciò che il consumatore deve conoscere sul tema dei contratti di assicurazione contro i danni: informazioni utili, cautele da attuare, rischi, pro e contro.

Nell'assicurazione contro i danni l'assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (non per forza stradale, il comune incidente automobilistico).

Anche le assicurazioni danni, come le altre, sono regolamentate da particolari disposizioni di legge a tutela dell'assicurato.

Vediamo quali sono tutte le regole legislative nel prosieguo dell'articolo.

Che cosa sono i contratti di assicurazione contro i danni

Chiariamo bene al consumatore, in linea generale, che cosa sono e come funzionano i contratti di assicurazione che tutelano i danni dell'assicurato.

Le polizze di assicurazione che tutelano contro i danni costituiscono uno dei rami più importanti dell'intero settore assicurativo: la prima distinzione che va effettuata è quella tra i danni materiali e i danni personali.

I danni materiali sono quelli che colpiscono le cose, gli oggetti e le proprietà degli assicurati. Possono essere causati da incendio, furto, o altri eventi che possano causare distruzione o irreparabile danneggiamento.

Nei danni causati da incendio sono anche compresi fulmini, esplosioni e scoppi non causati da ordigni esplosivi, la caduta di aeroplani o di loro parti, e gli incidenti stradali non causati dal contraente (in quel caso interviene la polizza obbligatoria di responsabilità civile).

Il furto implica il risarcimento per i danni materiali causati a patto che siano state violate le difese poste a tutela dell'oggetto, ad esempio, quando c'è evidenza di rottura, scasso, uso di grimaldelli e affini o anche di chiavi false.

Quindi, affinché il furto sia risarcito, deve esserci una tutela all'oggetto e un atto destinato a violarla: se si perdono le chiavi e queste vengono usate per il furto, la copertura assicurativa non è valida. Un'altra forma di tutela patrimoniale è quella che tutela i crediti, che protegge l'imprenditore nel caso di mancato incasso di denaro da parte dei suoi clienti.

I danni fisici sono invece quelli che si verificano contro le persone e possono essere causati da un incidente o un infortunio.

Tra i danni fisici sono compresi la morte, l'invalidità permanente e l'inabilità temporanea. Per invalidità permanente si intende l'incapacità irrimediabile, parziale o totale, dell'assicurato di svolgere il suo lavoro. Per inabilità temporanea si intende la momentanea incapacità dell'assicurato a svolgere la sua attività lavorativa.

Fra i danni fisici, una categoria particolare è quella dei danni causati da malattie o necessità di intervento chirurgico, le cui spese sono tutelate dalle polizze sanitarie. Un altro tipo di danno di cui si occupano le polizze è quello della tutela legale.

La compagnia assicurativa tutela l'assicurato per tutti i danni che potrebbero derivargli da un procedimento giudiziario a suo danno, sia in sede civile che in sede penale. I danni alle persone non si limitano però ai soli danni fisici, ma anche a quelli morali, che derivano dalla sofferenza e dal dolore legati alla privazione di opportunità sociali, di godimento personale, che possono anche avere esiti rilevanti dal punto di vista economico.

Diverso è il danno biologico, definito come qualunque lesione fisica o psichica che possa danneggiare l'interesse (riconosciuto costituzionalmente) all'integrità della persona. Questa tipologia di danno si distingue dalla categoria, molto più ristretta, del danno patrimoniale, perché non investe la sola sfera economica e del guadagno, ma si allarga a comprendere tutti i danni inferti alla persona nella sua integrità, anche fisico psichica.

Infine, il danno punitivo colpisce le compagnie assicurative quando non si impegnano a risolvere le questione dell'assicurato in via extra giudiziale, causando una perdita di tempo e soldi.

Tutti I rischi che coprono i contratti di assicurazione contro i danni

Come accennato nel paragrafo precedente, i contratti di assicurazione contro i danni coprono diversi tipi di rischio: dalla malattia, agli infortuni, agli incendi, all'assistenza legale, ed altro.

Se il luogo di ubicazione del rischio e' in Italia le leggi che li regolano sono quelle italiane, diversamente valgono le leggi dello Stato estero (dell'UE) ove e' ubicato il rischio. Se il rischio e' ubicato in uno Stato extra UE si applicano disposizioni particolari.

Possono offrire polizze danni solo le imprese di assicurazione autorizzate dall'IVASS (ex ISVAP) che abbiano per oggetto sociale unicamente il ramo danni o il ramo danni (infortuni e malattia) e il ramo vita a patto che le gestioni siano separate.

L'impresa deve chiedere inoltre un'estensione dell'autorizzazione se intende estendere la propria attività ad altri rami danni diversi da quelli per i quali e' già stata autorizzata. Sul sito IVASS si può trovare l'elenco delle imprese, italiane e straniere, abilitate ad esercitare in Italia l'attività di assicurazione nel ramo danni.

I vari tipi di assicurazione contro i danni

Vediamo quali sono, nel dettaglio, le varie tipologie di contratti di assicurazione contro i danni che sussistono nell'ordinamento giuridico italiano.

Le assicurazioni danni possono coprire rischi diversi. Li elenchiamo qui di seguito:

Le polizze possono prevedere anche coperture miste.

Esiste, inoltre, come sappiamo, l'assicurazione relativa alla responsabilità' civile dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti che come si sa, obbligatoria.

Non parleremo della responsabilità civile in questo intervento, avendo già affrontato l'argomento in questo articolo. Comunque, le relative norme sono in parte comuni a quelle delle altre assicurazioni danni, in parte più specifiche.

L'informazione precontrattuale nei contratti di assicurazione contro i danni

Alcuni consigli da attuare nella fase precontrattuale nei contratti di assicurazione contro i danni: gli obblighi degli agenti di assicurazione e i doveri del consumatore.

L'agente di assicurazione deve proporre o consigliare il prodotto più adeguato alle esigenze del cliente, illustrando le caratteristiche essenziali del contratto e le prestazioni a cui e' obbligata la compagnia di assicurazione. L'agente di assicurazione deve anche chiarire se offre il contratto in virtù di un obbligo verso una o più imprese assicurative, e in tal caso deve nominarle.

Diversamente, deve comunque comunicare che fornisce consulenza imparziale (indipendente), e che quindi e' in grado di consigliare il cliente fondandosi su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato. Anche se non ha obblighi verso alcuna compagnia, deve comunque comunicare l'esistenza di eventuali rapporti d'affari con una o più compagnie di assicurazione, nominandole.

L'intermediario deve inoltre consegnare al potenziale contraente documentazione con i dati propri anche relativi all'attività svolta, nonche' un documento che riassuma i propri obblighi di comportamento. Il potenziale contraente deve sottoscrivere la dichiarazione di aver ricevuto detta documentazione.

Relativamente al prodotto/o ai prodotti offerti al potenziale cliente va consegnato il cosiddetto fascicolo informativo che contiene le note informative e le condizioni contrattuali. I fascicoli informativi devono anche essere disponibili sui siti internet delle compagnie assicurative. Anche la pubblicità dei prodotti assicurativi deve sempre rimandare alla lettura del foglio informativo, ed indicare come accedervi.

Se il contratto viene venduto per telefono, la persona che chiama deve identificarsi (con nome e cognome oppure con un codice) e chiarire il suo rapporto con l'intermediario assicurativo, identificare quest'ultimo, chiarire il fine della chiamata, dare una descrizione delle principali caratteristiche del servizio o prodotto offerto, comprese le garanzie offerte, i massimali, il premio totale da pagare (imposte e oneri compresi).

Devono inoltre essere date informazioni finanziarie su tutti i costi previsti dal contratto, sulla sua durata minima e sul diritto di recesso, comprese istruzioni pratiche su come esercitarlo. Tutte le informazioni suddette devono in ogni caso essere fornite per iscritto, anche su supporto durevole (dischetto), entro 5 giorni dall'adesione telefonica.

Negli altri casi di sottoscrizione a distanza (via internet o con collocazioni fuori dai locali della compagnia di assicurazione) le informazioni precontrattuali devono essere fornite per iscritto prima dell'adesione.

Entro 5 giorni dall'adesione, in tutti i casi, deve essere consegnato il contratto da sottoscrivere.

Da notare che, in generale, per i contratti proposti a distanza (soprattutto per telefono) per l'eventuale attivazione del contratto occorre il consenso espresso del cliente. L'assenza di risposta o il mancato dissenso non possono essere considerati come consenso.

Non e' regolare, inoltre, un contratto attivato senza che venga acquisita da chi lo propone (via internet, telefono o altro) ogni informazione utile a valutare l'adeguatezza del contratto offerto rispetto alle esigenze assicurative del cliente. Le offerte inerenti le assicurazioni danni valgono per 15 giorni dalla data di consegna o spedizione, estesi a 30 quando occorre una visita medica.

La durata del contratto di assicurazione contro i danni

La durata del contratto di assicurazione contro i danni: obblighi dell'assicuratore e diritti del consumatore.

I contratti devono sempre essere scritti, con obbligo per la compagnia di assicurazione di consegnarne copia al contraente. Anche durante il rapporto il contraente ha sempre diritto ad averne duplicato, a proprie spese.

Il contratto sottoscritto con un'impresa che risulta non autorizzata e' nullo. Non e' invece nullo quando passa da un'impresa ad un'altra per effetto di cessione di portafoglio, fusione, scissione.

In questo caso pero' al contraente e' data possibilità di recedere entro 60 giorni (vedi per i dettagli art.168 codice delle assicurazioni).

Il contratto, tra le altre cose, deve specificare la durata dell'assicurazione, che può essere annuale o pluriennale.

Se viene scelta una polizza poliennale, considerando che attualmente le polizze pluriennali devono essere mantenute per almeno cinque anni, la compagnia deve "compensare" l'assicurato con una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la copertura con polizza annuale.

Visto che spesso i contratti pluriennali non sono chiari in merito, e' intervenuto direttamente l'IVASS disponendo che sui contratti pluriennali debba essere obbligatoriamente indicata la misura della riduzione di premio praticata ed evidenziato che, a fonte della stessa, il contraente non può recedere dal contratto per i primi cinque anni.

L'effetto della copertura, in tutti i casi, va dalle ore 24 del giorno di conclusione del contratto fino alle ore 24 dell'ultimo giorno.

Il contratto può prevedere o meno il tacito rinnovo. Se lo prevede ciascun rinnovo non può superare i due anni, e per evitarlo occorre inviare una disdetta con un determinato anticipo rispetto alla scadenza (60 giorni nei contratti pluriennali); se non e' previsto il tacito rinnovo il contratto si estingue alla scadenza, senza bisogno di disdetta.

Per i contratti di assicurazione sottoscritti a distanza il diritto di recesso e' di 14 giorni dalla conclusione del contratto, da esercitare con invio di una raccomandata a/r.

Quando il consumatore disdice anticipatamente il contratto di assicurazione contro i danni

Va innanzitutto detto che la compagnia di assicurazione può proporre polizze pluriennali in alternativa a quelle annuali, concedendo in tal caso una riduzione del premio.

Nel caso di polizze pluriennali e' importante sapere che la legge interviene sulla possibilità di rescindere in anticipo. In realtà la norma ha subito diverse modifiche e quindi le regole sono diverse a seconda del momento in cui il contratto e' stato stipulato.

Per tutti i contratti stipulati a partire dal 15 Agosto del 2009 le polizze pluriennali non possono essere disdette prima di cinque anni. Trascorso il quinquennio, e' possibile rescindere annualmente con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla scadenza dell'annualità in corso.

Per i contratti sottoscritti tra il 3 Aprile del 2007 e il 14 Agosto del 2009 il recesso e' possibile annualmente, a prescindere che siano decorsi o meno cinque anni- con preavviso di 60 giorni.

Per i contratti sottoscritti prima del 3 Aprile del 2007 il recesso annuale e' possibile solo dopo che il contratto e' stato in vita almeno tre anni.

In tutti i casi e' bene che la disdetta avvenga tramite invio di una raccomandata a/r all'indirizzo indicato nel contratto, facendo riferimento alla norma e/o al contratto stesso (che deve esserne conforme).

Quando il contribuente non paga il premio del contratto di assicurazione contro i danni

Cosa rischia il cliente e come agisce la compagnia assicurativa quando il contribuente non paga il premio del contratto di assicurazione contro i danni.

Per il codice civile al mancato pagamento di un premio scatta la sospensione della copertura fino alle ore 24 del giorno in cui il premio viene pagato. Se non vengono pagati nemmeno i premi successivi la sospensione dura fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo la scadenza (del premio).

La compagnia di assicurazione puo' ovviamente mettere in atto le azioni di riscossione previste dalla legge, ma se non lo fa entro sei mesi dalla scadenza in cui il premio non pagato e' scaduto, allora il contratto si risolve di diritto. In tal caso alla compagnia di assicurazioni spetta il premio relativo al periodo di assicurazione in corso (e il rimborso delle spese).

In ogni caso la compagnia di assicurazione deve attivarsi per riscuotere i premi non pagati entro un anno dalle singole scadenze, altrimenti questo diritto si prescrive.

Altre disposizioni normative sui contratti di assicurazione contro i danni

I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati da alcune particolari disposizioni di legge, che vedremo in questo paragrafo.

Innanzitutto, se si manifesta l'evento per cui si e' assicurati di esso va data comunicazione alla compagnia di assicurazione entro massimo tre giorni da quando se ne e' venuti a conoscenza.

L'assicurato e' esentato da questo obbligo solo se la compagnia e' intervenuta entro lo stesso termine con operazioni di salvataggio o con una constatazione. Il mancato avviso causa la perdita del diritto al rimborso.

Se il rischio oggetto del contratto non esiste o cessa di esistere prima della conclusione dello stesso, il contratto e' nullo. Se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto quest'ultimo si scioglie, ma la compagnia di assicurazione ha diritto al pagamento dei premi fino al momento in cui le viene comunicata la cessazione del rischio o venga in altro modo a conoscenza della stessa. I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione (o della conoscenza) sono dovuti per intero.

Se il rischio cessa di esistere prima che si attivino gli effetti dell'assicurazione (differiti rispetto alla conclusione del contratto), alla compagnia e' dovuto solo il rimborso delle spese.

Riguardo, invece, la diminuzione del rischio, se il contraente comunica alla compagnia di assicurazione l'esistenza di cambiamenti che determinino una diminuzione del rischio il premio potrebbe abbassarsi, o il contratto risolversi (a scelta della compagnia).

Ciò a condizione che la modifica sia tale che, se conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe determinato l'effettiva attribuzione di un premio più basso.

Il nuovo e piu' basso premio viene applicato, nel caso, alla scadenza del premio (o della rata di premio) successiva alla comunicazione. Se la compagnia decide invece di risolvere il contratto può farlo entro due mesi dalla comunicazione, con una comunicazione da inviare al contraente che ha effetto dopo un mese.

Per quanto concerne il contrario, ovvero l'aggravamento del rischio, il contraente e' obbligato a darne immediato avviso alla compagnia di assicurazione. Si tratta di tutti i casi che non avrebbero consentito l'assicurazione (se avvenuti e conosciuti prima della sottoscrizione della stessa) o che l'avrebbero consentita per un premio piu' elevato. Conseguentemente la compagnia di assicurazione può recedere dal contratto (con comunicazione scritta da inviare entro un mese dalla ricezione dell'avviso o dalla conoscenza del fatto avvenuta in altro modo).

Nel caso in cui l'aggravamento del rischio avrebbe determinato un premio maggiore, il recesso ha effetto dopo 15 giorni, altrimenti ha effetto immediato. Se l'evento assicurato si verifica entro i 15 giorni la somma dovuta dalla compagnia e' ridotta in considerazione dell'aggravamento del rischio, quindi del premio (maggiore) che sarebbe stato fissato se il maggior rischio fosse stato conosciuto al momento della sottoscrizione del contratto.

I premi di assicurazione relativi al periodo in corso al momento in cui avviene il recesso sono dovuti.

Veniamo ora alle colpe gravi dell'assicurato: non c'e' obbligo di pagamento a carico della compagnia di assicurazione se l'evento coperto dalla polizza e' cagionato da dolo o colpa grave dell'assicurato o del beneficiario, a meno che non vi sia un patto contrario. Se invece il dolo o la colpa grave sono attribuite alle persone dei cui atti l'assicurato deve rispondere il pagamento e' dovuto.

Ugualmente l'obbligo sussiste se nel causare l'evento l'assicurato o il beneficiario hanno compiuto atti di dovere di solidarietà umana o di tutela degli interessi comuni.

Va ricordato poi, proseguendo, che se l'assicurazione riguarda un bene, la compagnia di assicurazione non rimborsa il danno prodotto da un vizio intrinseco del bene stesso, se questo non gli risulta comunicato e se non c'e' un patto contrario.

Se il vizio ha solo aggravato il danno la compagnia non risponde di tale aggravamento, quindi in altre parole rimborsa il danno nella misura in cui si sarebbe manifestato se non vi fosse stato il vizio. Sono salvi, anche in questo caso, gli eventuali patti contrari.

Sempre nelle polizze che coprono un bene, a questo, in caso di danneggiamento, non può essere attribuito un valore superiore a quello che aveva al tempo dell'evento che lo ha danneggiato. Sul contratto tuttavia un valore può essere attribuito con una stima (diversa e più specifica dalla semplice dichiarazione di valore).

Successivamente, la eventuale vendita dei beni assicurati non e' causa di scioglimento del contratto di assicurazione. Il contraente deve avvisare la compagnia della vendita e l'acquirente dell'esistenza della copertura assicurativa; se non lo fa sono a suo carico i premi che scadono dopo la vendita.

I diritti e gli obblighi dell'assicurato passano all'acquirente a meno che quest'ultimo, entro 10 giorni dalla scadenza del premio successivo alla vendita, dichiari alla compagnia, con raccomandata, che non intende subentrare nel contratto. In questo caso alla compagnia spetta, come ultimo premio, quello relativo al periodo di assicurazione in corso.

Anche la compagnia può recedere dal contratto, entro 10 giorni da quando ha avuto notizia della vendita, dando un preavviso di 15 giorni con raccomandata.

Concludendo, Il diritto (della compagnia di assicurazione) al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Per tutti gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (compreso quello dell'assicurato di avviare azioni per la riscossione dei rimborsi) la prescrizione e' di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (evento assicurato).

Ricordiamo che la prescrizione si interrompe,e riparte, anche solo con invio o ricezione di una raccomandata a/r (o mail certificata via PEC) di contestazione/sollecito.

Altri tipi di contratti di assicurazione contro i danni

Parliamo ora di alcuni particolari casi di polizze assicurative, inserite nell'ambito delle le assicurazioni contro i danni.

Ad esempio, la polizza di tutela legale, fa parte del ramo danni, ed e' quell'assicurazione che copre le spese legali e peritali dell'assicurato nei casi in cui questi si trovi nella situazione di dover difendere i propri interessi in sede giudiziale o extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire un risarcimento del danno oppure di difendersi da una domanda di risarcimento avviata nei suoi confronti.

Spesso si tratta di una copertura collegata ad altri tipi di assicurazione, e in questi casi, se il contratto e' unico, occorre che le condizioni dell'assicurazione di tutela legale vengano riportate in un'apposita e distinta sezione.

La polizza deve espressamente prevedere il diritto dell'assicurato di scegliere il professionista che lo deve seguire, a patto ovviamente che questi risulti abilitato a norma di legge.

Nelle assicurazioni contro i danni rientrano, inoltre, le polizze infortuni e malattia.

Per le polizze infortuni e malattia (che prevedono la copertura di questi rischi) le imprese di assicurazioni non possono prevedere, nelle condizioni contrattuali, la cessazione automatica della copertura nel caso in cui l'assicurato compia l'eta' massima assicurabile durante la vigenza del contratto.

Ciò per tutti i contratti stipulati dal 1 dicembre del 2010. Per quelli stipulati prima, la compagnia deve gestire e liquidare il rischio se il contraente ha continuato a pagare il premio anche oltre il limite di eta' assicurabile senza che vi siano stati rimborsi da parte della compagnia

Per le polizze malattia pluriennali, inoltre, l'impresa può esercitare il recesso, a seguito di sinistro, solo entro i primi due anni dalla stipulazione del contratto.

Esistono poi le polizze connesse ai mutui: nei contratti di assicurazione connessi a mutui o ad altri contratti di finanziamento (per es.credito al consumo), per i quali sia stato corrisposto un premio unico, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Le compagnie possono trattenersi le spese amministrative effettivamente sostenute e indicate nel contratto, le quali pero' non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui.

In alternativa le imprese possono, su richiesta dell'assicurato, fornire copertura fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Da ricordare anche che le banche non possono abbinare ai mutui polizze assicurative proprie o di società del proprio gruppo (pratica considerata scorretta e riportabile all'Antitrust), e che se condizionano il mutuo alla sottoscrizione di una polizza vita devono proporre due preventivi diversi, lasciando il cliente libero di scegliere sul mercato la polizza che ritiene più conveniente.

Si fa presente comunque che l'unica polizza connessa ai mutui obbligatoria per legge e' quella incendio e scoppio. E' vietato inoltre assumere contemporaneamente il ruolo di assicuratore/intermediario e beneficiario delle polizze proposte.

Il reclamo e la conciliazione obbligatorie nei contratti di assicurazione contro i danni

Le armi a favore del contribuente nei contratti di assicurazione contro i danni: il reclamo alla compagnia assicurativa e la conciliazione obbligatoria.

Nel caso di mancato rispetto delle normative e' possibile, come primo passo, inviare alla compagnia di assicurazione un reclamo. Le compagnie devono gestire i reclami secondo i dettami dell'IVASS, organizzando un apposito ufficio.

La risposta va fornita entro 45 giorni dall'invio del reclamo, pena l'addebito di sanzioni da parte dell'IVASS. In tutti i casi di mancata o insoddisfacente risposta si può girare il reclamo all'IVASS (istituto di vigilanza) con apertura di un'istruttoria, monitorabile dall'interessato, che dura al massimo 120 giorni. Questa procedura non e' attivabile se ci si e' già rivolti all'autorita' giudiziaria.

Sul sito dell'IVASS si trovano modulistica ed informazioni. Si ricorda che nell'ambito assicurativo e' obbligatorio, prima della causa, tentare una conciliazione presso uno degli organismi abilitati ed elencati in un archivio tenuto dal Ministero della Giustizia (sono escluse dall'obbligo solo le controversie inerenti i danni da incidente stradale in ambito rc auto).

Tra gli organi abilitati ci sono anche le Camere di Commercio, la cui conciliazione e' un servizio ormai rodato per i consumatori con costi (riguardo alla nuova mediazione civile) fissati a livello nazionale e ridotti in caso di conciliazioni obbligatorie.

Dal 20 Settembre del 2013, purtroppo, per tutte le conciliazioni ridivenute obbligatorie e' diventata obbligatoria anche l'intermediazione di un legale. Il procedimento dura al massimo tre mesi e se viene trovato l'accordo il relativo verbale, grazie alle firme dei legali che assistono le parti, diventa titolo esecutivo.

Per questo ed altri motivi, ed anche se non si avesse intenzione di arrivare alla causa, tentare la conciliazione e' sempre raccomandabile e rimane pur sempre conveniente.

Si fa presente che le conciliazioni cosiddette paritarie non c'entrano nulla con quelle obbligatorie suddette, ma bensì sono il frutto di accordi tra (alcune) associazioni di consumatori e le compagnie di assicurazione. Non c'e' un soggetto terzo conciliatore e spesso si tratta di aderire a soluzioni già decise inerenti problematiche comuni.

Nei contratti di assicurazione contro i danni la perizia per l’accertamento del danno sospende il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo

Nei contratti di assicurazione contro i danni la perizia per l’accertamento del danno sospende il termine di prescrizione del diritto all'indennizzo.

In tema di assicurazione contro i danni, salvo che l’assicuratore abbia contestato l’operatività della garanzia, la prescrizione del diritto dell’assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto stesso puo' essere esercitato e, cioe', dal momento del verificarsi del fatto ovvero, quando le parti abbiano previsto lo svolgimento di una perizia contrattuale per la quantificazione del danno, dal momento della conclusione di tale procedura.

Infatti, poiché in caso di affidamento ai periti della quantificazione del danno la prestazione, non ancora determinata nel quantum, non e' esigibile sino a quando non si compia il previsto iter delle operazioni peritali, all’esito delle quali soltanto si realizza il requisito dell'’esigibilità della prestazione ormai determinata nella sua precisa entita'.

Questo l’orientamento espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10541/14.

28 Settembre 2024 · Eleonora Figliolia


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