Conto corrente cointestato a firma disgiunta – quando il prelievo si configura come appropriazione indebita

E' configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario, il quale, pur se autorizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestatari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dal codice civile, secondo cui le parti di ciascun cointestatario si presumono, fino a prova contraria, uguali.

Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 29019/14.

In pratica, il cointestatario di un conto corrente a firma disgiunta, che dispone, senza il consenso degli altri cointestatari, delle giacenze del conto corrente per una quota maggiore di quella a lui teoricamente assegnata dal codice civile (il 50% se i cointestatari sono due, il 33,3% laddove ci siano tre cointestatari ecc…) può essere chiamato a rispondere del reato di appropriazione indebita.

Si tratta di una pronuncia che pone dei limiti alla libertà di azione del soggetto cointestatario di un conto corrente bancario o postale e che si discosta dalla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione in tema di conti correnti cointestati con firma disgiunta.

Almeno fino ad aggi, infatti, secondo i giudici di legittimità e gli arbitri bancari, quando il rapporto di conto corrente è intestato a più persone con facoltà di compiere operazioni anche in modo disgiunto, le disposizioni relative al rapporto stesso, anche se relative alla sua estinzione, potevano essere effettuate da ciascun intestatario separatamente, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari.

Inoltre, nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del rapporto, ciascuno degli altri cointestatari conservava il diritto di disporre separatamente sul rapporto medesimo. Analogamente lo conservavano gli eredi del cointestatario, che erano però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'interdetto o inabilitato.

15 Luglio 2014 · Simonetta Folliero