Conto corrente cointestato fra il defunto ed uno dei coeredi – Come prelevare l’intero saldo

Com'è noto, i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria. Ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi. La partecipazione al giudizio di tutti i coeredi può essere richiesta dal convenuto debitore in relazione ad un concreto interesse all'accertamento nei confronti di tutti della sussistenza o meno del credito (questi sono i principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione nella sentenza 24657/2007.

Pertanto, ciascun coerede ha il potere di agire nei confronti del debitore del de cuius (nella fattispecie la banca o Poste italiane) per la riscossione dell'intero credito, ovvero della quota proporzionale a quella ereditaria vantata. L'avvenuta riscossione da parte di un coerede di tutto o parte del credito stesso potrà, poi, eventualmente incidere nell'ambito delle operazioni divisionali dando vita a delle pretese di rendiconto, tramite anche eventuali compensazioni tra diverse poste creditorie.

Inoltre, il pagamento nelle mani del coerede ha efficacia liberatoria anche nei confronti degli altri, essendo tale liberazione corollario necessario della legittimazione attiva spettante al singolo coerede (ex articolo 1105, comma 1, codice civile).

Anche l'Arbitro Bancario Finanziario, con la decisione 27252/2018, ha stabilito che il singolo coerede è legittimato a far valere il credito del de cuius caduto in successione sia limitatamente alla propria quota, sia per l’intero, senza che l’intermediario resistente possa eccepire l’inammissibilità della pretesa deducendo la necessità di chiamare in causa degli altri coeredi per il consenso. Il pagamento compiuto dalla banca o da Poste Italiane a mani del coerede ricorrente avrà efficacia liberatoria anche nei confronti dei coeredi che non hanno agito, i quali potranno far valere le proprie ragioni solo nei confronti del medesimo ricorrente nell'ambito della divisione ereditaria.

Va poi considerato che la presunzione di eguaglianza delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto corrente (articolo 1298 codice civile, secondo comma) può essere vinta non già con la mera dimostrazione di avere avuto la disponibilità del danaro immesso nel conto, ma con la precisa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo soggetto che poi lo ha versato sul conto cointestato. (Corte di cassazione nella sentenza 77/2018).

Tanto premesso, sarà sufficiente, affinchè il cointestatario coerede possa riscuotere l'intero saldo del conto corrente, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (naturalmente con firma autenticata) - ex articoli 21 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 - in cui il cointestatario superstite, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che le somme giacenti nel conto corrente cointesto sono di sua esclusiva spettanza.

16 Marzo 2020 · Simonetta Folliero