Conto corrente cointestato a firma disgiunta – Qualora il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti si deve escludere che l’altro cointestatario possa pretenderne una quota

Nel conto corrente bancario intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti, anche aventi facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, sono regolati dal secondo comma dell'articolo 1298 del codice civile, in base al quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente.

Ne consegue che, qualora il saldo attivo risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, si deve escludere che l’altro possa, nel rapporto interno, avanzare diritti sul saldo medesimo.

Peraltro, pur ove si dica insuperata la presunzione di parità delle parti, ciascun cointestatario, anche se avente facoltà di compiere operazioni disgiuntamente, nei rapporti interni non può disporre in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito dell’altro, della somma depositata in misura eccedente la quota parte di sua spettanza, e ciò in relazione sia al saldo finale del conto, sia all'intero svolgimento del rapporto.

Insomma, la mera cointestazione di un conto corrente o di titoli anche a firme disgiunte, non integra di per sé un atto di liberalità a favore del cointestatario. Infatti, la cointestazione di un conto corrente ad uso esclusivo che attribuisce agli intestatari la qualità di creditori o di debitori solidali dei saldi del conto fa sì presumere, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, la contitolarità dell'oggetto del contratto ma non è prova definitiva di aver posto in essere con tale atto una donazione indiretta.

Dunque, la cointestazione di un conto corrente bancario autorizza ciascuno degli intestatari al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Infine, la presunzione di eguaglianza delle quote di ciascuno dei cointestatari di un conto corrente (articolo 1298 codice civile, secondo comma) può essere vinta non già con la mera dimostrazione di avere avuto la disponibilità del danaro immesso nel conto, ma con la precisa dimostrazione che il titolo di acquisizione di quel danaro rendeva destinatario dello stesso, in via esclusiva, il solo soggetto che poi lo ha versato sul conto cointestato.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 77/2018.

8 Gennaio 2018 · Simonetta Folliero