Conto corrente cointestato a firma disgiunta » l’evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto

In caso di cointestazione del rapporto di conto corrente a firma disgiunta l'evento morte di uno dei contitolari non porta allo scioglimento del rapporto. Il cointestatario superstite può continuare a utilizzare il conto dovendosi riconoscere piena continuità, pure successivamente alla morte di uno dei cointestatari, dell'efficacia del patto di firma disgiunta e quindi della potestà di compiere operazioni disgiuntamente anche oltre le rispettive quote.

Pertanto, nel caso di morte del cointestatario la facoltà di disporre del saldo deve essere riconosciuta tanto al contitolare superstite, quanto agli eredi del cointestatario deceduto.

La morte di uno dei cointestatari, infatti, non modifica l'obbligazione inizialmente assunta dalla banca (o dall'ufficio postale) nei confronti di ciascun cointestatario, quanto alla sua facoltà di integrale disponibilità del conto con firma disgiunta. Tale obbligo permane sia nei confronti di ciascun contitolare superstite, sia, unitamente tra loro, nei confronti dei coeredi del cointestatario defunto, con l'ovvia avvertenza che i cointestatari superstiti ben possono disporre disgiuntamente del conto corrente, senza il concorso degli altri coeredi ogni volta in cui, come nella specie, intendano esercitare a tale titolo originario la detta loro facoltà.

Unica eccezione in cui la banca è tenuta a pretendere il concorso di tutti cointestatari e degli eventuali eredi, nelle autorizzazioni del singolo prelievo, si ha quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata.

Questo l'orientamento assunto dall'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 1673/13.

8 Ottobre 2014 · Ornella De Bellis