Contestazione differita della multa, verbale meccanizzato, strisce blu assenti o sbiadite

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel caso di contestazione non immediata della violazione, la normativa vigente stabilisce che il verbale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono essere notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, e che allorquando il verbale sia stato redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, esso viene notificato con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.

Ne consegue che il modulo prestampato notificato al trasgressore, pur recando unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando cui appartiene il verbalizzante, è parificato per legge in tutto e per tutto al secondo originale o alla copia autentica del verbale ed è, al pari di questi, assistito da fede privilegiata, con la conseguenza che le sue risultanze possono essere contestate solo mediante la proposizione della querela di falso.

Inoltre, è valida la contestazione effettuata mediante notifica del verbale redatto dal sistema informatico, anche se l’atto notificato non reca l’attestazione di conformità al documento informatico.

Qualora risulti assente la segnaletica orizzontale di colore azzurro prevista per gli stalli a pagamento, è sufficiente il cartello orizzontale a documentare la disciplina dell'area: infatti, per giurisprudenza consolidata, la segnalazione verticale prevale su quella orizzontale quando quest’ultima risulti contraddittoria (ad esempio quando risultino assenti o sbiaditi i segnali sull'asfalto).

Queste le indicazioni, in tema di contestazione differita della sanzione amministrativa, di verbale meccanizzato, nonché di strisce blu assenti o sbiadite, che i giudici della Corte di cassazione hanno fornito con la sentenza 24999/2016.

9 Gennaio 2017 · Giuseppe Pennuto