Contenzioso tributario – La sospensione dell’atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi di giudizio successivi al primo

La proposizione del ricorso tributario non sospende gli effetti giuridici dell’atto impugnato. Tuttavia, il ricorrente può chiedere alla Commissione tributaria competente, con un’apposita istanza, la sospensione dell’atto, se ritiene che dallo stesso gli possa derivare un danno grave e irreparabile.

La richiesta motivata può essere contenuta nel ricorso o essere presentata con atto separato. In quest’ultimo caso, l’istanza va notificata alle altre parti e depositata, con la prova dell’avvenuta notificazione, presso la segreteria della Commissione tributaria.

L’istanza di sospensione è decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione della stessa. Se l’atto impugnato viene sospeso, la trattazione della controversia deve essere fissata non oltre 90 giorni dalla pronuncia. Se la Commissione concede la sospensione, gli effetti permangono fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione di idonea garanzia mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa.

Dal primo gennaio 2016, la sospensione dell’atto impugnato può essere chiesta anche nei gradi successivi al primo; in particolare in appello, con istanza formulata alla Commissione tributaria regionale; in pendenza del ricorso per cassazione, con istanza formulata alla Commissione tributaria regionale che ha emesso la sentenza impugnata; in pendenza del giudizio di revocazione, alla Commissione tributaria presso cui pende tale giudizio.

Quando il giudizio è in materia di sanzioni tributarie, la sospensione può essere disposta dalla Commissione tributaria regionale, che deve necessariamente concederla se il contribuente produce un’idonea garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria o assicurativa.

18 Maggio 2016 · Andrea Ricciardi