Contenzioso fra banca e cliente presunto debitore – Efficacia probatoria del’estratto di saldaconto nel decreto ingiuntivo e dell’estratto conto zero nell’opposizione a decreto ingiuntivo

In tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), dall'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca.

Mentre il saldaconto riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto, l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo il solo a fungere da prova nell'eventuale successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente.

In altre parole, una volta conclusasi la fase monitoria che si conclude con l'emissione del decreto ingiuntivo e avviato dal cliente un giudizio di cognizione piena in opposizione al decreto ingiuntivo della banca, spetta a quest’ultima l'onere di produrre gli estratti conto a partire dall'apertura del conto corrente anche oltre il decennio (cosiddetto estratto conto zero), non potendosi confondere l'obbligo di conservazione della documentazione contabile con l'onere di fornire la prova in giudizio del proprio credito. Soltanto attraverso gli estratti conto, infatti, è possibile ricostruire i rapporti dare e avere tra le parti ed in loro assenza il decreto ingiuntivo deve essere revocato.

Soltanto la produzione degli estratti conto consenta, infatti di pervenire, attraverso l'integrale ricostruzione del dare e dell'avere con l'applicazione del tasso legale, alla determinazione del debito o del credito della banca. Al medesimo risultato non si può invece pervenire sulla base del saldo registrato alla data di chiusura del conto e della documentazione relativa all'ultimo periodo del rapporto, dal momento che quest'ultima non consente di verificare gli importi addebitati nei periodi precedenti per operazioni passive e quelli relativi agli interessi, la cui iscrizione nel conto ha condotto alla determinazione dell'importo che costituisce la base di computo per il periodo successivo.

Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 18541/13, richiamando precedenti giurisprudenziali quali cassazione sentenze 14234/2003 nonché 23974/2010, 10692/2007 e 13693/2016.

1 Gennaio 2019 · Simonetta Folliero