Contenzioso giudiziale fra avvocato e cliente – Gli interessi per ritardato pagamento decorrono dalla data di liquidazione della parcella operata dal giudice

In ordine agli interessi per ritardato pagamento di una parcella, occorre rifarsi essenzialmente alla normativa del codice civile.

Perché sia configurabile un colpevole ritardo nel pagamento del debito occorre che sussista una sufficiente certezza del suo importo: con la conseguenza che, qualora la determinazione del credito venga affidata al giudice, solo dalla liquidazione operata da questi può aversi un valido atto di costituzione in mora.

In particolare, poi, quando insorge controversia tra l’avvocato ed il cliente circa il compenso per prestazioni professionali, il debitore non può essere ritenuto in mora prima della liquidazione del debito, che avviene con l’ordinanza che conclude il procedimento.

Dunque è a quella data. e nei limiti di quanto liquidato dal giudice, che va rapportata la decorrenza degli interessi.

Così ha stabilito la Corte di cassazione nell'ordinanza 22678/14.

4 Dicembre 2014 · Annapaola Ferri