Nuovo pignoramento a rettifica del precedente – Nessuna efficacia nei confronti del terzo che nel frattempo ha acquistato l’immobile
Nessuna efficacia nei confronti del terzo che nel frattempo ha acquistato l'immobile
Cosa accade se il creditore indica erroneamente, nell'atto di pignoramento notificato al debitore e nella nota di trascrizione, i dati identificativi dell'immobile pignorato e successivamente, su invito del giudice dell'esecuzione procede a regolarizzare la trascrizione, ma nel frattempo il debitore aliena l'immobile?
A parere dei giudici della Corte di cassazione (sentenza 5780/2017) il nuovo pignoramento eseguito in rettifica del primo non può raccordarsi con quello di cui è stato emendato l'errore.
Il nuovo pignoramento non è opponibile nei confronti del terzo che ha acquistato l'immobile, di proprietà del debitore sottoposto ad esecuzione, ma libero da vincoli, dopo il primo pignoramento (errato), ma prima della trascrizione del pignoramento in rettifica.
Per i giudici di legittimità, infatti, la notifica al debitore sottoposto ad esecuzione è l’atto di inizio del processo esecutivo, necessario e sufficiente per la produzione di effetti autonomamente rilevanti quali il vincolo di indisponibilità sul bene e la costituzione del debitore in qualità di custode; mentre la trascrizione nei registri immobiliari ha la funzione di completare e perfezionare il pignoramento, determinando effetti di natura sostanziale, come la condizione di efficacia dell'atto di pignoramento nei confronti dei terzi eventuali acquirenti del bene pignorato.
Dalla reciproca interazione, per complementarietà, delle due descritte articolazioni del pignoramento immobiliare (notifica e trascrizione), ed in particolare dalla rilevanza della trascrizione quale atto integrativo della sua efficacia (preordinata, cioè, alla opponibilità ai terzi) deriva poi che qualora l’atto di pignoramento, anche in una sola delle due componenti, sia inficiato da un vizio da cui deriva assoluta incertezza (ad esempio, l' omessa o erronea individuazione del debitore sottoposto ad esecuzione o dei beni vincolati), la mera rettifica della trascrizione non può che produrre i suoi tipici effetti sostanziali solo a partire dal momento in cui essa viene compiuta.
Tutto quanto sopra esposto a voler tacere del fatto che un nuovo pignoramento ha rilievo del tutto autonomo rispetto al pregresso e che il pignoramento impropriamente denominato "in rettifica" è una categoria totalmente sconosciuta al vigente ordinamento normativo.