Agevolazioni fiscali per acquisto prima casa da parte di coniugi in comunione legale – Se uno dei coniugi non trasferisce la residenza anagrafica nell’immobile acquistato è necessario dimostrare la coabitazione

Per quanto riguarda l'imposta di registro e i relativi benefici per l’acquisto della prima casa da parte di coniugi in comunione legale, il requisito della residenza va riferito alla famiglia, per cui ove l'immobile acquistato sia adibito a tale destinazione non rileva la diversa residenza di uno dei due coniugi che abbiano acquistato in regime di comunione, essendo essi tenuti non ad una comune sede anagrafica, ma alla coabitazione.

In altre parole, ciò che rileva ai fini della concessione dell'agevolazione è che nell'immobile si realizzi la coabitazione dei coniugi, trattandosi di un elemento adeguato a soddisfare il requisito della residenza ai fini tributari: ciò che conta non è tanto la residenza dei singoli coniugi, quanto quella della famiglia.

Infatti l'articolo 144 del codice civile dispone che I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

E' previsto, dunque, che i coniugi possano avere delle esigenze diverse ai fini della residenza anagrafica individuale e che possano fissare la residenza della famiglia, che è soggetto autonomo. Tuttavia, la circostanza che uno solo dei coniugi abbia trasferito la residenza anagrafica nell'immobile acquisito non basta per dedurre che in esso sia stata stabilita dai coniugi la residenza della famiglia.

Queste le conclusioni a cui sono giunti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza 13334/16.

Come a dire: per fruire delle agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di registro e dei relativi benefici per la prima casa acquistata da coniugi in comunione legale, meglio che entrambi i coniugi trasferiscano la propria residenza nell'immobile acquistato.

1 Luglio 2016 · Giorgio Valli