Infiltrazioni – Il terzo contro cui agisce il danneggiato è obbligato a risarcire integralmente il danno e poi eventualmente può esercitare azione di regresso nei confronti del condominio


Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputatone di interessi che non si identifica con i singoli condomini.

Il condominio, sebbene privo di soggettività giuridica, è un autonomo centro di imputatone di interessi che non si identifica con i singoli condomini.

Da ciò consegue che in tema di responsabilità extracontrattuale, se il danno subito da un condomino è causalmente imputabile al concorso del condominio e di un terzo, al condomino che abbia agito chiedendo l'integrale risarcimento dei danni solo nei confronti del terzo, il risarcimento non può essere diminuito in ragione del concorrente apporto casuale colposo imputabile al condominio.

Si applica infatti, in una tale circostanza, quanto stabilito dall'articolo 2055 del codice civile che prevede la responsabilità solidale degli autori del danno: se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri (diritto di rivalsa) nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Dunque, i danneggiati hanno diritto ad ottenere il ristoro integrale del danno subito dal terzo proprietario dell'appartamento sovrastante; ristoro che deve necessariamente consistere in un intervento ripristinatorio che abbia per oggetto tutte le stanze interessate dalle infiltrazioni e per l'intero, non potendo essere idoneo ad eliminare integralmente il danno da infiltrazioni un intervento che non preveda l'integrale rifacimento delle finiture di rivestimento di tutte le pareti e dei soffitti degli ambienti danneggiati, ma tocchi solo alcune delle pareti delle stanze danneggiate.

Questo è quando deciso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 12920/15.

28 Settembre 2024 · Lilla De Angelis


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