Condizioni per la liberazione dalla fideiussione prestata a favore del creditore per l’obbligazione futura del terzo debitore principale

Il nostro ordinamento prevede (articolo 1956 codice civile) che il fideiussore (garante) per un'obbligazione futura (omnibus) è liberato quando il creditore garantito (la banca), senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo debitore principale (in favore del quale è stata prestata la fideiussione), pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di quest'ultimo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il rimborso del credito concesso.

La norma è finalizzata ad evitare che il fideiussore possa essere gravato da una obbligazione in presenza di un peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale in favore del quale egli prestò la fideiussione omnibus.

Al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall'obbligazione di garanzia per un'obbligazione futura ex articolo 1956 del codice civile, rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al terzo debitore principale nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di quest'ultimo, tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito concesso da parte del fideiussore, in occasione di un prevedibile inadempimento del debitore principale.

Pertanto, sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del terzo debitore principale, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiussore, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di persona scrupolosa che opera secondo i criteri della prevedibilità e dell'evitabilità dell'aggravamento della posizione debitoria del terzo debitore principale garantito.

Si tratta del principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione con ordinanza 32774/2019.

22 Dicembre 2019 · Annapaola Ferri