Concorso di colpa – L’automobilista è responsabile anche della condotta imprudente altrui se prevedibile

L'utente della strada, nel caso di infortunio subito da un terzo anche per colpa di questi, potrebbe andare esente da responsabilità solo se provi che la sua condotta fu immune da qualsiasi addebito, sia sotto il profilo della colpa specifica, che della colpa generica, sì da presentarsi in tal caso la condotta medesima quale semplice occasione dell'evento.

Ciò si spiega in quanto le norme sulla circolazione stradale impongono severi doveri di prudenza e diligenza proprio per fare fronte a situazioni di pericolo, anche quando siano determinate da altrui comportamenti irresponsabili, cosicchè la fiducia di un conducente nel fatto che altri si attengano alle prescrizioni del legislatore, se mal riposta, costituisce di per sé condotta negligente: il principio dell'affidamento, infatti, nello specifico campo della circolazione stradale, trova un opportuno temperamento nell'opposto principio secondo cui l'utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di altri utenti purché rientri nel limite della prevedibilità.

Dunque, i giudici di legittimità, nella sentenza 31242/15, hanno riaffermato il principio per il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente di un terzo se rientra nel limite della prevedibilità.

21 Luglio 2015 · Giuseppe Pennuto