Comunione e separazione dei beni – Differenze di regime economico


In regime di comunione di beni viene sancito che i beni acquisiti dalle parti durante il matrimonio (non prima) appartengono ad entrambi i coniugi.

Matrimonio: comunione e separazione dei beni - Le differenze?

Sono Procolo, un ragazzone di 30 anni e scrivo da Pozzuoli, un paese in provincia di Napoli: io e la mia compagna di una vita, Carmela, abbiamo da poco deciso di sposarci.

Conosciamo il rischio, soprattuto economico, di sposarsi al giorno d'oggi.

Ma, visto il nostro amore reciproco e la voglia di fondare una famiglia, abbiamo comunque optato per il matrimonio.

Prima di compiere il grande passo, però, vorrei conoscere bene quali sono le possibilità di regime patrimoniale che possiamo adottare.

Non mi sono ben chiare, soprattuto, le differenze tra comunione e la separazione dei beni.

Vi sarei grado se potesse fornirmi delle delucidazioni in merito

Matrimonio - comunione e separazione dei beni

Spesso sentiamo parlare di coniugi in comunione dei beni e coniugi in separazione dei beni: qual è la differenza?

I coniugi all'atto del matrimonio devono scegliere un regime con cui regolare la proprietà dei beni che saranno da loro acquistati durante il matrimonio.

In mancanza di scelta, si applicherà il regime legale di comunione dei beni.

E’ bene precisare innanzitutto che i beni che sono di proprietà esclusiva di ciascuno dei nubendi prima del matrimonio, sono e rimangono beni di proprietà esclusiva di quella persona anche dopo il matrimonio.

Quali sono allora i regimi con cui i coniugi possono scegliere di regolare la proprieta’ dei beni acquistati durante il matrimonio?

Matrimonio - Comunione dei beni

In regime di comunione di beni viene sancito che i beni acquisiti dalle parti durante il matrimonio (non prima) appartengono ad entrambi i coniugi.

Ne consegue che, in caso di vendita di immobili o di altri atti di amministrazione straordinaria, e' necessario il consenso di entrambi gli sposi.

In caso di disaccordo sara' il giudice a decidere sulla base delle finalita' della vendita, finalita' che devono essere d'interesse della famiglia o dell'azienda familiare.

Costituiscono oggetto della comunione dei beni, secondo l'articolo 177 del codice civile:

  1. gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
  2. i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
  3. i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
  4. le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.

Ci sono dei beni che, per disposizione legislativa, non entrano nella comunione, rimanendo beni personali del coniuge pur se acquistati in costanza di matrimonio.

Si chiamano beni personali, e sono regolamentati dall'articolo 179 del codice civile:

  1. i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento;
  2. i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  3. i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori;
  4. i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione;
  5. i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonchè la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa;
  6. i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purchè ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.

L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili elencati nell'articolo 2683, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione, ai sensi delle lettere c), d) ed f) del precedente comma, quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge.

La comunione dei beni si scioglie in determinati casi previsti dall'articolo 191 del Codice civile.

Ad esempio, quando i coniugi si separano o il matrimonio si scioglie, oppure quando decidono essi stessi di modificare il regime patrimoniale (ad es. se i coniugi vogliono passare dalla comunione alla separazione dei beni, dovranno farlo con atto pubblico davanti ad un pubblico ufficiale, quale il notaio), oppure quando uno dei coniugi fallisce.

In tali casi, lo scioglimento trasforma la comunione legale in comunione ordinaria (di cui poi ogni coniuge potrà chiedere la divisione).

Matrimonio - Separazione dei beni

A differenza della comunione, nella separazione dei beni, il coniuge sarà titolare esclusivo di un bene da lui acquisito, pur se acquistato durante il matrimonio.

I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio.

Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.

Se ad uno dei coniugi è stata conferita la procura ad amministrare i beni dell'altro con l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli è tenuto verso l'altro coniuge secondo le regole del mandato (1710, 1718).

Se uno dei coniugi ha amministrato i beni dell'altro con procura senza l'obbligo di rendere conto dei frutti, egli ed i suoi eredi, a richiesta dell'altro coniuge o allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, sono tenuti a consegnare i frutti esistenti e non rispondono per quelli consumati.

Se uno dei coniugi, nonostante l'opposizione dell'altro, amministra i beni di questo o comunque compie atti relativi a detti beni risponde dei danni e della mancata percezione dei frutti.

Il coniuge che gode dei beni dell'altro coniuge è soggetto a tutte le obbligazioni dell'usufruttuario.

In più, secondo l'articolo 219 del codice civile, il coniuge può provare con ogni mezzo nei confronti dell'altro la proprietà esclusiva di un bene.

I beni di cui nessuno dei coniugi può dimostrare la proprietà esclusiva sono di proprietà indivisa per pari quota di entrambi i coniugi.

28 Settembre 2024 · Marzia Ciunfrini

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