Comproprietà della scala condominiale

Negli edifici in condominio, le scale, con i relativi pianerottoli, costituiscono strutture funzionalmente essenziali del fabbricato e rientrano, pertanto, fra le parti di questo che, in assenza di titolo contrario, devono presumersi comuni nella loro interezza, ed anche se poste concretamente a servizio soltanto di talune delle porzioni dello stabile, a tutti i partecipanti alla collettività condominiale.

In particolare, la circostanza che le rampe di scala, con il pianerottolo, integranti l’ultima parte della scala condominiale, siano poste fra l’ultimo piano dell’edificio e le relative soffitte sottotetto, appartenenti ad un unico proprietario, e servano principalmente a mettere in comunicazione le considerate porzioni dello stabile non è rilevante, avuto riguardo al dato che la scala è, in sé, una struttura essenziale del fabbricato e serve a tutti i condomini di questo come strumento indispensabile per l’esercizio del godimento della relativa copertura.

La comproprietà di tutte le rampe di una scala condominiale non può essere condizionata dal fatto che le prime servono funzionalmente agli appartamenti sottostanti, e quelle successive a seguire, solo agli appartamenti via soprastanti: è errata la considerazione che i proprietari degli appartamenti sottostanti, non avendo ordinariamente interesse a percorrere anche le rampe superiori, sarebbero esclusi dalla comproprietà della scala nella sua integralità condominiale.

Queste le indicazioni giuridiche fornite, in tema di comproprietà della scala condominiale, dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 4664/16.

18 Marzo 2016 · Chiara Nicolai