La notifica indiretta per compiuta giacenza degli atti inviati al destinatario via posta

Com'è noto, in materia civile, tributaria, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notifica degli atti: si parla, allora, di notifica indiretta via posta (articolo 8 legge 890/1982).

In questo caso, il termine per il perfezionamento della notifica dell'atto impositivo quando non sia stata possibile la consegna del piego raccomandato ed esso sia stato depositato presso l'ufficio postale, e sia stata data notizia al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, è di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa ovvero dalla data di ritiro dell'atto se anteriore.

Così hanno stabilito i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 25040/2017.

26 Ottobre 2017 · Paolo Rastelli