Come effettuare un affidabile calcolo simulato dell’ISEE ordinario
E' stato rilasciato sul sito dell’Inps un nuovo applicativo che consente il calcolo simulato dell'ISEE ordinario.
Lo strumento è stato elaborato per rispondere alle esigenze espresse da cittadini e soggetti istituzionali, a vario titolo interessati all’uso dell’ISEE come parametro di misurazione della situazione economica delle famiglie.
Questa procedura offre la possibilità al cittadino di avere, in tempo reale, un indicatore che simula il valore ISEE in assenza della presentazione della DSU.
Il nuovo applicativo fornisce uno strumento di guida ed orientamento che permette all’utente di comprendere la situazione economica del proprio nucleo familiare, al fine di valutare in anticipo il potenziale accesso alle prestazioni sociali agevolate.
L'applicativo è raggiungibile tramite link diretto.
Per utilizzare il simulatore non è necessario disporre di un PIN. Il valore calcolato all’esito della simulazione non sostituisce il valore ufficiale che si ricava unicamente dall'attestazione ISEE rilasciata a seguito di presentazione della DSU. Infatti mentre il simulatore si basa esclusivamente sulle informazioni anche aggregate di reddito e patrimonio inserite dall’utente negli appositi campi, l’attestazione ISEE è calcolata sui dati di reddito e patrimonio verificati dall’INPS e da Agenzia dell’Entrate.
La procedura consente di simulare in maniera semplificata il calcolo dell'ISEE Ordinario che si applica alla generalità delle prestazioni sociali agevolate, a meno che non sia previsto un ISEE specifico (ISEE minorenni, ISEE Università ecc.).
Nei casi di seguito riportati il valore degli ISEE specifici coincide con quello dell'ISEE ordinario permettendo l'utilizzo di quest'ultimo anche per l'accesso alle seguenti prestazioni:
- Prestazioni agevolate rivolte a minorenni o a famiglie con minorenni, limitatamente ai seguenti casi:
- Genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati
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Genitore non convivente con il nucleo del figlio minorenne che soddisfi una delle seguenti condizioni:
- sia tenuto a versare assegni di mantenimento a favore del figlio
- sia stato escluso dalla potestà sul minore, o sia stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare
- sia stata accertata dall'autorità competente la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici
- Prestazioni socio sanitarie non residenziali
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Prestazioni socio sanitarie residenziali se sussistono entrambe le seguenti condizioni:
- non è necessario calcolare la componente aggiuntiva relativa ai figli non rientranti nel nucleo del beneficiario
- non sono state effettuate donazioni di immobili dal beneficiario nei confronti di persone non comprese nel nucleo familiare
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Prestazioni per il diritto allo studio universitario, limitatamente ai seguenti casi:
- studente autonomo ai sensi dell'art. 8, comma 2 del DPCM 159/2013 che dichiari nucleo a sè;
- studente convivente nel nucleo della famiglia di origine e che abbia genitori coniugati o conviventi;
- studente non coniugato e senza figli, non convivente con la famiglia di origine, a carico di quest'ultima e che abbia genitori coniugati e conviventi
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