Come avviene la notifica del verbale di una multa?

Vi sarei grato se poteste darmi delucidazioni sul processo di notifica del verbale di una multa.

Grato per la cortese attenzione, distintamente vi saluto.

Onorato Mazza

Caserta

Nel caso classico in cui vi sia contestazione immediata la notifica avviene tramite consegna nelle mani del trasgressore del verbale originale, solitamente redatto a mano su moduli prestampati.

Tuttavia vi sono numerosi e frequenti casi in cui la contestazione immediata puo’ legittimamente non avvenire, con la conseguenza che il verbale dev’essere notificato in un momento successivo.

Come regola generale, in questi casi il verbale dev’essere notificato all'effettivo trasgressore -se conosciuto- oppure ad uno dei soggetti solidalmente obbligati (il proprietario del veicolo, in genere) che risultino registrati al PRA alla data dell'accertamento.

Tale notifica (ovvero, come vedremo piu’ avanti, l’invio del verbale) dev’essere fatta entro 90 giorni dall'identificazione di tali soggetti, ovvero -citando l’articolo 201 comma 1- da quando l’amministrazione è “posta in grado di provvedere alla loro identificazione” considerando cio’ che risulta al PRA o all'archivio nazionale dei veicoli.

E’ quindi chiaro che il giorno da cui partire col conteggio dei 90 giorni non è facile da stabilire perche’ puo’ variare da caso a caso, e non è pertanto possibile standardizzare ne’ le regole ne’ i possibili ricorsi riguardanti questo delicato punto.

Il caso di residenti all'estero, invece, il verbale dev’essere notificato entro 360 giorni dall'accertamento, calcolati inequivocabilmente dalla data dell'infrazione.

La notifica, ovviamente, deve avvenire alla residenza o domicilio dei soggetti destinatari che puo’ essere desunta -a seconda dei casi- dalla carta di circolazione o dalla patente di guida, dall'archivio nazionale dei veicoli tenuto presso il dipartimento per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione), dal P.R.A od anche dall'anagrafe tributaria.

In caso di notifica “differita” il verbale originale redatto dall'organo accertatore rimane agli atti dell'ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi viene inviato uno degli originali o copia autenticata redatta -anche con sistemi meccanizzati- a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando.

Alla notifica, oltre che i soggetti previsti dal codice della strada (vedi la sezione “organi che possono applicare le sanzioni”), possono provvedere anche i messi comunali o i funzionari dell'organo accertatore secondo le modalita’ previste dal codice di procedura civile o -in alternativa- a mezzo posta tramite invio di una raccomandata a/r.

Non di rado i Comuni, quindi gli organi di polizia municipale, stipulano convenzioni con corrieri privati per la consegna sul proprio territorio. In questi casi fungono da “casa comunale” le varie filiali di tale corriere, specificate negli avvisi di giacenza.

Alcune sentenze di Cassazione hanno tuttavia stabilito che un verbale notificato da società private è nullo.

Le modalita’ di notifica previste dalla legge comprendono, oltre alla classica consegna dell'atto nelle mani del destinatario (da parte del messo comunale, corriere, postino), la consegna ad un soggetto terzo abilitato, od addirittura la compiuta giacenza dell'atto presso la posta o la cassa comunale. Piu’ avanti analizziamo queste ultime due vie che, per dirsi regolarmente attuate devono sottostare a determinate regole.

Le spese di accertamento e di notifica sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

20 Ottobre 2008 · Giuseppe Pennuto