I coeredi non possono pretendere dalla banca il pagamento pro quota ereditaria del saldo attivo del conto corrente del defunto

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

In merito alla sorte dei crediti ereditari nell'ipotesi di successione mortis causa con pluralità di eredi, l'Arbitro Bancario Finanziario, nella decisione 2983/2016, ha ribadito il principio di diritto, più volte affermato in precedenti occasioni, secondo il quale i crediti del defunto, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, dal momento che l'articolo 752 del codice civile, che prevede il principio tradizionale della ripartizione automatica tra coeredi, si riferirebbe unicamente ai debiti ereditari.

In pratica, in materia successoria, vige il principio della automatica divisione tra i coeredi dei soli debiti e non anche dei crediti.

In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di legittimità, la quale, in più occasioni, ha statuito che in tema di divisione di beni ereditari le porzioni devono essere formate comprendendo una quantità di mobili, immobili e crediti di eguale natura e qualità, in proporzione dell'entità di ciascuna quota. I crediti non si dividono automaticamente ma vengono ripartiti tra i coeredi con la divisione di tutta la massa ereditaria, per cui è vietato al singolo partecipe di compiere gli atti individuali dispositivi dei crediti ed è perciò necessario che qualsiasi atto che a essi si riferisca sia posto in essere congiuntamente da tutti i coeredi (così, Cassazione 12192/2007 nonché 24657/2007 a sezioni unite) e, nel medesimo orientamento, la sentenza della Corte Suprema 640/2000, secondo la quale i crediti del de cuius, a differenza dei debiti, non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, come è dato desumere dalle disposizioni del Codice civile.

La scelta del legislatore di mantenere la comunione ereditaria dei crediti fino alla divisione, del resto, soddisfa due diverse esigenze: da un lato, quella di conservare l'integrità della massa ereditaria e, dall’altro lato, quella di evitare che una qualsiasi iniziativa individuale possa compromettere l'esito della divisione stessa. Da quanto appena rilevato ne consegue il divieto, per il singolo coerede, di compiere atti individuali dispositivi dei predetti crediti: un solo coerede, infatti, non potrà agire unicamente in nome proprio per riscuotere in tutto o in parte il credito.

Pertanto, la liquidazione delle somme e/o dei titoli depositati sul conto corrente e/o nel deposito titoli del defunto può essere effettuata dalla banca solamente sulla base di disposizioni congiuntamente impartite da tutti gli eredi ed è preclusa alla banca la possibilità di procedere alla liquidazione pro quota in favore dei singoli eredi dei beni depositati sul conto corrente del de cuius.

Insomma, i singoli coeredi non possono pretendere il pagamento di quella che assumono essere la loro quota, con la conseguenza che la stessa cessa di far parte di tale comunione, per la decisiva considerazione che non sono titolari del relativo diritto. Al contrario, in caso di apertura della successione, i saldi attivi sui rapporti intrattenuti dal de cuius con l'intermediario cadono in comunione ereditaria, fintanto che essa non si sciolga mediante una disposizione congiuntamente impartita da tutti i coeredi ovvero mediante un provvedimento giudiziale.

14 Ottobre 2017 · Simonetta Folliero




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!