Clausola claim made nei contratti di assicurazione

La clausola "claim made" prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data. E, possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.

I contratti contenenti la clausola "claim made" normalmente delimitano la garanzia a non più di due o tre anni prima della sottoscrizione della polizza, nonché ai casi in cui l’assicurato non sia a conoscenza dell'illecito pregresso, dei relativi effetti dannosi e dell'intenzione del danneggiato di agire in risarcimento, serbando intatta, in mancanza, la possibilità di opporre all'assicurato la responsabilità e gli effetti delle dichiarazioni inesatte o reticenti, ai sensi degli articolo 1892 e 1893 del codice civile.

29 Aprile 2014 · Eleonora Figliolia